La Legge n. 124 del 04 agosto 2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza, introduce una serie di disposizione per rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati e promuovere lo sviluppo della concorrenza, garantendo la tutela dei consumatori.
In recepimento di tali indicazioni, in particolare di quanto indicato al comma 124, con la delibera n. 2 del 24/04/2018, l’Albo Gestori Ambientali ha istituito la sottocategoria 4-bis, riservata alle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti esclusivamente da metalli ferrosi e non ferrosi.
La delibera entrerà in vigore il 15 giugno 2018.
Per potersi iscrivere in questa nuova sottocategoria, una ditta deve essere iscritta al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come impresa per l’attività del commercio all’ingrosso di rottami metalli (ATECO 46377.10), avere i requisiti morali e giuridici richiesti dal Regolamento dell’Albo (art. 10 del DM 120/2014) e dimostrare di avere la disponibilità di un veicolo o di non più di due veicoli ad uso proprio con portata utile complessiva non superiore alle 3.5 tonnellate.
Annualmente, nella 4-bis si possono trasportare non più di 400 tonnellate di rifiuti non pericolosi, ricompresi tra quelli della seguente tabella
La delibera riporta in allegato il modello da utilizzare per la comunicazione di iscrizione, in cui la ditta attesta la sede, le tipologie di rifiuti, gli estremi e l’idoneità dei veicoli utilizzati e il pagamento del diritto di segreteria di € 10,00.
L’iscrizione ha validità quinquennale ed è soggetta al pagamento di un diritto annuale pari a € 50,00.

