Continua il proliferare di atti dirigistici da parte di chi dovrebbe governare il momento emergenziale.
La Regione Lombardia ha pubblicato lo scorso 1° aprile 2020 il Decreto n. 520 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

L’ordinanza si appella all’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 la quale prevede espressamente che, in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, si attribuisca alle regioni la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Il Decreto regionale segue le relative Note Ministeriali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in particolare la circolare recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19-indicazioni” (vedi nostra Circolare Prot. 213/2020 del 30 marzo 2020) che evidenziava la necessità di addivenire a forme diverse, straordinarie, temporanee e speciali di gestioni dei rifiuti ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 152/2016. In particolare, Regione Lombardia evidenzia e dispone in materia di:

• Rifiuti da unità domestiche derivanti da situazioni di soggetti positivi al Covid 19, anche secondo quanto previsto dall’ISS e loro invio ad impianti di incenerimento;

• Trattamento dei rifiuti da DPI non derivanti da soggetti positivi;

• Deroga ai protocolli di accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per quanto concerne le caratteristiche merceologiche degli stessi;

• Garanzia di frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze contrattuali;
• Chiusura dei Centri di Riutilizzo;

• Sospensione del ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi di non garanzia delle condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale;

• Riduzione degli orari o sospensione dell’apertura dei Centri di Raccolta nel caso di rifiuti raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimiliate ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto;

• Ritiro dei rifiuti con codici EER 180103 e 180101 da parte degli inceneritori in deroga agli atti autorizzativi e di trattamento dei rifiuti a rischio infettivo;

• Adozione presso gli impianti di trattamento dei rifiuti autorizzati aventi codice EER 200301 delle prescrizioni fornite dall’ISS con nota AOO-ISS 008293, delle indicazioni di SNPA del 23 marzo 2020 e nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020 e, laddove gli impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato non possano garantire il rispetto delle indicazioni, invio all’incenerimento di tale frazione di rifiuti;

• Necessità di informare tempestivamente RL, da parte degli inceneritori di piano, in caso di rifiuti urbani extraregionali connessi all’emergenza in corso;

• Deroga ai titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) nell’aumentare la capacità di stoccaggio annua nonché quella istantanea nel limite massimo del 20%, comunicando agli organi competenti la volontà di avvalersi della deroga;

• Sospensione campagne autorizzate per il recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili;

• Mantenimento degli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, la custodia dei siti per le aree dismesse;

• Mantenimento delle attuali garanzie finanziarie senza che siano dovuti adeguamenti.

Decreto n. 520_Regione Lombardia

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