Il Piano di Emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione di rifiuti è stato introdotto con la legge 132/2018, conversione del D. L. 113/2018, “Legge Sicurezza”, che ne ha previsto la redazione secondo le tempistiche stabilite dall’art. 26-bis della suddetta Legge.
Il medesimo articolo prevede, al comma 2, che il piano sia aggiornato, se necessario, adi intervalli appropriati e, comunque, non superiori a 3 anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
Ogni impresa dovrà quindi procedere all’aggiornamento del proprio PEI; nel caso fossero ancora valide le informazioni riportate nel Piano attuale, è possibile produrre una dichiarazione che attesti l’assenza di modifiche da segnalare, che andrà aggiunta in allegato al Piano e trasmessa alla Provincia.
La nostra società rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e per il supporto nell’aggiornamento del Documento.
