Aggiornamento normativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

il DM 272 del 13/11/2014

(Comunicato pubblicato sulla Gu 7 gennaio 2015 n. 4)

 

Quali sono i contenuti del DM 272/2014?

Il DM 272 del 13/11/2014 stabilisce per quale tipologia di attività è previsto l'obbligo di redigere la relazione di riferimento nonché le modalità di redazione e le tempistiche per la presentazione all'autorità competente.

 

Quali sono le finalità della relazione di riferimento?

La finalità della relazione di riferimento è quella di fornire informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, per poter effettuare un raffronto in termini quantitativi al momento della cessazione definitiva delle attività.

Tali informazioni riguardano almeno:

  • uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito;
  • misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione.

 

Quali attività devono presentare la relazione di riferimento? Con quali tempistiche?

Non devono presentare la relazione di riferimento le installazioni interamente collocate in mare e le Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale.

Devono presentare la relazione di riferimento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del DM 272, ovvero entro il 7 gennaio 2016, le attività elencate nell'allegato XII alla parte seconda del DLgs 152/2006, soggette ad AIA statale. Questa categoria comprende raffinerie, centrali termiche ad elevata potenza, acciaierie e impianti chimici ad alta produttività.

Le attività elencate nell'Allegato VIII alla parte seconda del DLgs 152/2006 sono tenute ad effettuare una verifica di obbligo di presentazione della relazione di riferimento, secondo le modalità illustrate dall'Allegato 1 del DM 272/2014 medesimo e a comunicarne i risultati entro 3 mesi dall'entrata in vigore del DM 272, ovvero entro il 7 aprile 2015.

In caso di esito positivo, valgono criteri e tempistiche previsti per le attività di cui all'allegato XII alla parte seconda del DLgs 152/2006.

Alle attività elencate nell'Allegato VIII alla parte seconda del DLgs 152/2006, al quale si rimanda per ulteriori specifiche, appartengono le seguenti macro-categorie:

  1. Attività energetiche;
  2. Produzione e trasformazione di metalli;
  3. Industria dei prodotti minerali;
  4. Industria chimica;
  5. Gestione dei rifiuti;
  6. Altre attività legate alla lavorazione di materiali organici e derivati.

 

In particolare, tra le attività che riguardano la gestione dei rifiuti, sono interessate:

  1. Attività di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità superiore a 10 ton/giorno;
  2. Attività di recupero o smaltimento tramite incenerimento o coincenerimento oltre determinate soglie;
  3. Attività di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 ton/giorno;
  4. Discariche, che ricevono più di 10 ton/giorno o con una capacità totale di oltre 25000 ton, ad esclusione delle discariche di inerti;
  5. Attività con accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 50 ton;
  6. Depositi sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 ton.

 

Infine, per quanto riguarda le installazioni non ancora in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale al momento dell'entrata in vigore del DM 272/2014, l'istanza di AIA dovrà comprendere la relazione di riferimento o l'esito negativo della procedura di verifica di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014.

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