Si segnala che per effetto del comma 3-bis, art. 10, D.L. n. 150/2013, convertito nella legge n. 15/2014, il periodo di salvaguardia (cosiddetto “doppio regime”) introdotto dall’art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, relativo all’utilizzo, accanto al SISTRI, anche dei tradizionali documenti cartacei di movimentazione e produzione rifiuti (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD), nonché alla non applicabilità delle nuove sanzioni in materia di SISTRI ex artt. 260-bis e 260-ter, D.Lgs. n. 152/2006, è stato differito al 31 dicembre 2014.

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