Un aggiornamento del portale istituzionale del SISTRI (www.sistri.it) fatto il 9 marzo scorso ha chiarito un dubbio cui non aveva risposto il DM 24 aprile 2014, che citava tra i “soggetti obbligati” all’iscrizione i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti, di fatto non specificando se erano tenuti a farlo anche come trasportatori.

Il portale SISTRI ora specifica che per “trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi obbligati all’iscrizione” si intende “le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5”.

Di conseguenza, i trasportatori iscritti in categoria 2 bis non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI ed in particolare per i veicoli iscritti nella sola categoria 2 bis che abbiano in precedenza montato la black box, l’Albo dovrà emettere i voucher di disinstallazione senza chiedere la cancellazione del veicolo o la cancellazione dei rifiuti pericolosi dall’autorizzazione in essere.

 

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