Relazione di riferimento ex DM 272/2014: focus di approfondimento sulle aziende di gestione rifiuti

Con il D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stabilito le modalità con le quali assolvere all'obbligo di predisposizione della Relazione di Riferimento nonché le tempistiche per l’attuazione delle disposizioni ivi previste, relativamente alle sole installazioni di competenza Statale.

Regione Lombardia ha in seguito emanato la D.G.R. n. 5065 del 18 aprile 2016 al fine di assicurare omogeneità applicativa sul territorio regionale delle disposizioni comunitarie e nazionali inerenti gli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento per le installazioni soggette ad A.I.A.

L'ambito di applicazione della Relazione di Riferimento è stato il punto della normativa che ha suscitato incertezze da parte delle aziende potenzialmente soggette all'obbligo.

Numerose richieste di chiarimento sono infatti pervenute al MATTM, in particolare su come debbano essere considerate le attività di gestioni di rifiuti pericolosi ai fini di decretare o meno l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento.

A tali richieste a fatto seguito l'emanazione della Circolare del MATTM n 12422 del 17 06 2015 con la quale, al punto 12, vengono fornite specifiche sulla definizione di sostanza pericolosa, ovvero sostanze e miscele definite dall'art. 5 comma 1 lettera v-octies del DLgs 152/2006 e poi individuate quali "pertinenti" ai sensi dell'allegato 1, punto 1 del DM 272/2014.

Tale definizione di "sostanze pericolose", del tutto in linea con quella comunitaria, fa esplicito riferimento al regolamento REACH, ad in particolare all'articolo 2, punti 7 ed 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16/12/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e non è pertanto applicabile ai rifiuti.

La circolare specifica inoltre che per le attività di gestione rifiuti le disposizioni relative alla chiusura e ai successivi interventi di ripristino sono di norma previste dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti.

Per le attività di gestione rifiuti sono infatti previste specifiche garanzie fidejussorie anche ai fini del ripristino ambientale.

Tenuto conto delle premesse sopra riportate, la circolare conclude segnalando che gli impianti di gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare.

Pertanto per gli impianti di gestione rifiuti gli obblighi connessi alla relazione di riferimento (ed alla verifica di cui all’art 3, comma 2, del DM 272/2014) subentrano ESCLUSIVAMENTE in presenza di “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito, come ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto e non in presenza esclusiva dei rifiuti o alla gestione delle deiezioni.

Resta inteso che, ove la relazione di riferimento sia dovuta, resta l’opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione dei “centri di pericolo” di cui al punto 10, dell’allegato 2, del DM 272/2014, e la facoltà del gestore di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione che può essere determinata dalla presenza dei rifiuti.

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