L’Albo Gestori Ambientali ha emanato la circolare 987 del 26/10/2016, con precisazioni legate alla possibilità di iscrizione delle imprese stabilite in Confederazione Svizzera; in particolare, si tende a far chiarezza sulla corretta applicazione dell’accordo UE/Svizzera ratificato con legge 364 del 15/11/2000

 In applicazione dell’articolo 5 dell’accordo, che prevede la possibilità per le società di svolgere sul territorio dell’altra parte contraente un servizio con prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile, il Comitato dell’Albo ha stabilito di aggiungere una prescrizione specifica nei provvedimenti di iscrizione.

Tale prescrizione indicherà che “l’impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell’art. 5 della legge 15 novembre 200, n. 364”.

Siamo in attesa di chiarimenti su cosa si intenda per “unico servizio”, in modo tale da accertare che si tratti di trasporti con più clienti per un totale di 90 giorni lavorativi o di un unico rapporto lavorativo che si può protrarre per un massimo di 90 giorni.

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