La Direttiva 2014/103/UE, adottata dalla Commissione Europea del 21 novembre 2014, adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose ( ADR per il trasporto su strada, RID per il trasporto ferroviario e ADN per il trasporto per vie interne navigabili).

 

La Direttiva è in vigore dal 01 gennaio 2015, anche se gli Stati Membri aderenti all’Accordo hanno 6 mesi di tempo (fino al 30/06/2015) per mettersi in regola e adeguarsi alle nuove norme previste.

 

Di seguito si riportano le principali novità riguardanti l’ADR 2015:

 

– ESENZIONI (cap. 1.1.3): è stata aggiunta l’esenzione sui trasporti effettuati dalle imprese come completamento della loro attività principale, in quantità non superiore a 450 litri per imballaggio e applicate anche ai contenitori IBC e ai grandi imballaggi. E’ stata aggiunta l’esenzione per i carburanti liquidi adibiti al funzionamento di un equipaggiamento nel caso in cui il carburante venga utilizzato o destinato all’uso durante il trasporto. L’esenzione che riguardava le sole pile al litio è stata allargata a tutti i dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica. E’ stata aggiunta l’esenzione per il trasporto di lampade contenenti merci pericolose.

 

– APPLICAZIONE DI NORME (cap. 1.1.5): è stata integrata la sezione, con la precisazioni che quando c’è qualsiasi tipo di conflitto tra una norma da applicare e le disposizioni ADR, la disposizione ADR prevale, e che quando la norma non entra in conflitto con le disposizioni ADR, le prescrizioni della norma devono essere applicate in maniera specifica, comprese le prescrizioni di ogni altra norma o parte di essa.

 

– DEFINIZIONI (cap. 1.2): sono state aggiunte le definizioni di “container chiuso per il trasporto alla rinfusa”, “container telonato per il trasporto alla rinfusa”, “grande imballaggio di soccorso”, “recipienti di piccola capacità contenente gas (cartuccia di gas)”.

 

– NUOVE CLASSIFICAZIONI MERCI (cap. 2.2): è stata introdotta una nuova classe di gas, i gas adsorbiti. E’ stata introdotta la rubrica “UN 3507” nella classe dei materiali radioattivi. Nella classe “materie ed oggetti pericolosi diversi” è stata modificata la descrizione delle rubriche dell’amianto, è stata aggiornata la denominazione per gli air bag UN 3268, sono stati introdotti i numeri UN 3508 (condensatore asimmetrico) e UN 3509 (imballaggi dimessi, vuoti, non ripuliti).

 

– PROCEDURE DI SPEDIZIONE – DIMENSIONI MARCATURE (cap. 5.1-5.2): sono state definite le dimensioni delle etichette di pericolo e delle marcature, con particolare attenzione allo spessore delle linee. E’stata fissata l’altezza minima di 12 mm del carattere delle scritte “SOVRAIMBALLAGGIO” e “IMBALLAGGIO DI SOCCORSO”.

 

– PROCEDURE DI SPEDIZIONE – DOCUMENTAZIONE (cap. 5.4): per quanto riguarda la nuova tipologia degli imballaggi dimessi , vuoti non ripuliti, la designazione ufficiale di trasporto deve riportare anche la dicitura “con residui di” e poi i numeri delle classi di pericolo e dei rischi sussidiari. In assoluto, le istruzioni iscritte sono modificate con l’aggiunta del divieto di utilizzare in caso di incidente o emergenza le sigarette elettroniche o dispositivi simili, l’omissione del riferimento alla norma EN 471 per l’indumento fluorescente e l’esempio degli occhiali protettivi come mezzo di protezione per gli occhi. Le istruzioni iscritte in vigore al 31/12/2014 potranno essere utilizzate fino al 31/06/2017.

 

– TRASPORTO ALLA RINFUSA (cap. 7.3): nelle disposizioni speciali relative al trasporto alla rinfusa è stato aggiunto il codice “VC” che indica il tipo di veicolo, container o container per il trasporto alla rinfusa che può essere usato. Inoltre, sono state aggiunte le disposizione supplementari “AP” che indicano le disposizioni per ogni classe di pericolo.

 

(red)

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