Sulla gazzetta ufficiale del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

La progettazione della sicurezza antincendio sulla base delle norme tecniche di prevenzione incendi allegate al DM 3 agosto 2015, potrà essere effettuata su base volontaria: il nuovo testo, una volta adottato, sarà alternativo ai decreti ministeriali di prevenzione incendi cosiddetti “orizzontali”, che continueranno a rimanere in vigore.

La ulteriore novità introdotta dal Corpo Nazionale risiede anche nel fatto di non abrogare in modo repentino le attuali disposizioni e criteri di sicurezza antincendi, ma di lasciare in vigore l’attuale corpus normativo assieme al nuovo testo, consentendo a professionisti ed ai committenti di valutare e scegliere lo strumento più idoneo per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività nei confronti del rischio incendio

Il codice SI APPLICA direttamente alle attività soggette a controllo VVF (DPR n.151/2011):
att. 9,14,27-40, 42-47, 50-54, 56-57, 63-64, 70, 75 (Depositi mezzi rotabili), 76: Officine…; Impianti…; Stabilimenti…; Depositi…; Falegnamerie…; Attività Industriali ed Artigianali…;

Esso invece NON SI APPLICA alle attività: 18, 10-13, 15-26, 41, 48-49, 55, 58-62, 65-69, 71-75, 77-80.

Entra in vigore: 18 Novembre 2015

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