Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 ha riscritto la normativa sulla gestione dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani. In particolare, l’art. 3 comma 1 dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1 ; il comma 2 specifica che il Comitato Nazionale dell’Albo debba stabilire con propria delibera i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica nonché della capacità finanziaria per o svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.
L’Albo, quindi, ha emanato la Delibera n.6 del 16 settembre 2026 che sostituisce a abroga le precedenti relative alla gestione dei centri di raccolta (Del. 2/2009 e Del. 7/2018). La Delibera indica i requisiti dei soggetti che vogliono gestire un centro di raccolta e specifica che le iscrizione in essere restano valide fino alla loro naturale scadenza. Inoltre, le imprese iscritte devono, entro 1 anni dall’entrata in vigore della Delibera, aggiornare la formazione degli addetti impiegati nel centri di raccolta.
Le novità nei requisiti richiesti riguardano esclusivamente la dotazione minima di personale di alcune classi; la classe E passa da 1 a 2 addetti, la D da 2 a 3 e la classe C da 3 a 4.
Per quanto riguarda i corsi di formazione degli addetti, l’allegato 1 riporta gli argomenti da trattare, che sono in linea con le ultime novità introdotte (requisiti tecnici dei centri previsti dal DM 26 marzo 2026, normativa e gestione del RENTRI, gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie), e specifica che le ore minime da svolgere non sono più 16 bensì 12, mentre quelli di aggiornamento, da tenere con periodicità quinquennale, .devono durare almeno 6 ore.
