La componente ambientale biodiversità negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali

Regione Lombardia: con d.g.r. X/5565 del 12 settembre 2016, sono state adottate le "Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale".

Le Linee guida si applicano obbligatoriamente, dal 20 Settembre 2016, a tutti progetti in procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, provinciale e comunale, comprese le attività di smaltimento/recupero rifiuti e attività estrattive di cava, per le quali vigono specifiche normative.

L'applicazione delle linee guida viene altresì consigliata nella redazione di Studi di Impatto Ambientale di competenza statale, per i quali è richiesto il parere di Regione Lombardia.

L'allegato A alla d.g.r. X/5565  illustra i riferimenti fondamentali per la redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali relativamente alla componente ambientale biodiversità, alla quale dovrà essere dedicato uno specifico capitolo.

A tale scopo assume rilievo il capitolo 4 dell'Allegato A, ove viene delineato l’approccio metodologico che il proponente deve seguire per produrre la documentazione necessaria a chiarire i possibili effetti o impatti dell’opera in progetto sulla componete biodiversità.

Seppur su un differente livello di approfondimento atteso, la metodologia di indagine proposta per lo studio di impatto ambientale e per lo studio preliminare ambientale, appare analoga.

Si prevede che la valutazione della componente "biodiversità" sia esplicata attraverso una serie di passaggi ben definiti e concatenati.

La prima fase consiste nell'individuare il contesto territoriale ed ambientale, da assumersi come una fascia di un chilometro: per le opere lineari si devono considerare 500 metri dall'asse del tracciato, per le opere areali 1.000 metri a partire dal perimetro esterno in tutte le direzioni.

Sussiste la possibilità di individuare un'area più ampia in base alla tipologia di progetto e al contesto nel quale esso si inserisce.La normativa non fornisce tuttavia ulteriori specifiche per discriminare una casistica specifica, che resta a discrezione dell'Autorità competente.

L'appendice 1 funge da checklist per l'individuazione delle aree di rilievo, quali parchi, siti Natura 2000, elementi della Rete Ecologica Regionale, aree boscate, aree sottoposte a pianificazione faunistico-venatoria e aree tutelate per la conservazione delle specie.

Nel caso il progetto non risulti interferente con le aree di cui in Appendice 1, lo studio si conclude.

In caso contrario si dovranno distinguere due casistiche:

  • In caso di interferenza con siti Natura 2000 o con elementi della Rete Ecologica Regionale di cui alla tabella del paragrafo 2.5 della d.g.r. VIII/10962, è prevista la redazione di Verifica di Incidenza, già normata dalla Direttiva Habitat e dal DPR 357 del 08/09/1997 ed smi;
  • In caso di interferenza con altre tipologie di aree, il Proponente dovrà fornire specifiche in merito agli elementi di maggior rilievo presenti ovvero habitat, flora e fauna, anche avvalendosi degli studi esistenti e riconosciuti.

La seconda fase prevede la verifica degli impatti previsti per ogni fase di realizzazione del progetto: lo studio si conclude nel caso il Proponente dimostri l'assenza di possibili effetti negativi. In caso contrario è preferibile escludere la redazione di uno Studio Preliminare Ambientale, e avviare la redazione di uno Studio di Impatto Ambientale.

Tale studio dovrà prevedere adeguate opere di mitigazione, esemplificate nel punto 8 dell'Allegato A.

Nel caso si preveda, una volta adottate tutte le possibili misure di mitigazione, la sussistenza di impatti antropici su elementi della componente biodiversità, dovranno essere previste opportune misure di compensazione, esemplificate nel punto 9 dell'Allegato A.

L'ultimo passo nella tutela della componente biodiversità prevede un piano di monitoraggio ambientale, che deve essere attivato ante operam e proseguire durante la fase di realizzazione e di esercizio dell'opera in progetto, secondo le specifiche di cui al punto 10 dell'Allegato A.

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