Regione Lombardia, con la D.G.R. 5773 del 21/12/2021 ha emanato il calendario ufficiale che scandisce l’obbligo di utilizzo dell’applicativo AUA POINT per l’acquisizione dei dati sugli autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera e scarichi previsti dalle autorizzazioni ambientali; contestualmente ha aggiornato i criteri di utilizzo dell’applicativo, sostituendo la precedente d.g.r. 4027/2020.

Al termine di un periodo transitorio dove le utenze potevano registrarsi su base volontaria e caricare i dati, si è passati a stabilire un calendario con le tempistiche a partire dalle quali le autorizzazioni generali o espresse potranno esplicitamente prevedere il caricamento dei dati degli autocontrolli sull’applicativo (passaggio che renderà vincolante l’utilizzo dell’AUA POINT per le utenze).

Di seguito il calendario dettagliato

Rimane la possibilità di utilizzo volontario dell’applicativo anche per chi ancora non espressamente obbligato.

Per quanto riguarda i criteri di utilizzo dell’AUA POINT, la dgr specifica che le aziende soggette all’applicativo sono:

– dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006

– autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga)

– autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili)

– autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti)

– autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali)

I dati da inserire sono quelli esplicitamente richiesti nel piano di monitoraggio dell’autorizzazione o allegato tecnico; nello specifico i dati sugli scarichi (per autorizzazioni che prevedono il monitoraggio degli scarichi idrici di tipo industriale in corpo idrico superficiale o fognatura), sulle emissioni in atmosfera (per autorizzazioni che prevedono il monitoraggio alle emissioni convogliate) e sul piano di gestione solventi (per autorizzazioni che ne prevedono la compilazione ai sensi dell’ex. Art. 275 del d.lgs. 152/06).

I dati non espressamente richiesti dovranno essere tenuti a disposizione presso l’azienda.

Ultimo aspetto chiarito dalla dgr riguarda le scadenze di inserimento dei dati. Nel caso la tempistica sia prevista dall’autorizzazione, il caricamento deve rispettare tale scadenza.
Se invece l’autorizzazione non prevede una specifica tempistica, come nel caso delle analisi periodiche, i dati potranno essere caricati al più entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *