Dal luglio 2013 è in vigore il D.P.R. 74 del 16 aprile 2013, regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.
Regione Lombardia ha recepito il D.P.R. con la D.G.R. X/1118 del 20 dicembre 2013, “Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.
L’articolo 7 del D.P.R. stabilisce i criteri per i controlli e le manutenzioni cui devono essere sottoposti gli impianti termici; l’articolo 8 aggiunge che per gli impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale superiore a 12 kW deve essere previsto anche un controllo di efficienza energetica riguardante il sottosistema di generazione, la verifica della presenza di funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
In particolare, l’allegato A del D.P.R. riporta una tabella con la periodicità dei controlli di efficienza energetica per gli impianti individuati dall’art. 8.
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza Termica [kW] |
Cadenza controlli di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido |
10<P<100 |
2 anni |
P>=100 |
1 anno |
||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
10<P<100 |
4 anni |
|
P>=100 |
2 anni |
||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12<P<100 |
4 anni |
P>=100 |
2 anni |
||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
P>=12 |
4 anni |
|
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
P>=12 |
2 anni |
|
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
P>10 |
4 anni |
Riferendosi agli impianti termici più diffusi, cioè alle caldaie utilizzate nelle utenze domestiche, prima del DPR 74/2013 le normative vigenti (DPR 412/93 e 59/1999, D. Lgs. 192/2005 e 311/2006) prevedevano, per impianti fino a 35 kW, controlli sull’efficienza a cadenza:
- Annuale in caso di combustibile liquido o solido;
- Biennale, in caso di impianto a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o nel caso in cui la caldaia avesse più di otto anni;
- Quadriennale, per impianti a gas a tenuta stagna (tipo C)
Con la nuova normativa, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelli inferiori o uguali a 100kW di potenza).
Nel dettaglio relativo alla Regione Lombardia, la DGR 1118 recepisce le linee guida previste dalla normativa nazionale per quanto riguarda la periodicità dei controlli, ma inserisce alcune specificità in più, come si può evincere dalla tabella, analoga a quella del DPR 74/2013, riportata di seguito ed inserita al capitolo 14 comma 4:
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza Termica [kW] |
Cadenza controlli di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido |
5<Pf<116.3 |
1 anno |
Pf>=116.4 |
1 anno + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento |
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Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
5<Pf<35 |
2 anni |
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35<Pf<350 |
1 anno |
||
Pf>=350 |
1 anno + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento |
||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12<Pu<100 |
4 anni |
Pu>=100 |
2 anni |
||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
Pu>=12 |
4 anni |
|
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
Pu>=12 |
2 anni |
|
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
Pu>5 |
4 anni |
Invece della potenza utile (Pu), per gli impianti a fiamma è stato introdotto il concetto di Potenza “al focolare” (Pf). Si tratta della potenza effettivamente sviluppata durante la combustione (all’interno della camera di combustione o focolare), che quindi rapportata a quella utile teorica (cioè al dato targa della macchina) restituisce il rendimento termico effettivo dell’impianto, cioè quanto calore trasmesso al fluido termovettore viene effettivamente prodotto per combustione. Il resto del calore viene disperso, generalmente sottoforma di fumi che escono dalla canna fumaria.
Dal confronto delle due tabelle, si evince come Regione Lombardia non ha recepito l’incremento dell’intervallo per i controlli relativi alle caldaie, mantenendo delle soglie più cautelative.
Altra novità è l’inserimento del rilevamento da fare circa il rendimento energetico a metà della stagione in cui avviene il riscaldamento.
Per ogni tipologia di impianto indicata nella tabella della normativa, viene segnalato il tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica, i quali sono differenziati con numero progressivo e che devono essere individuati con Decreto Ministeriale, attualmente ancora non emanato.
Pertanto Regione Lombardia ha indicato che fino a quel momento dovranno essere utilizzati dei rapporti conformi agli allegati G e F del DDUO 6260/2012 e s.m.i.