La normativa nazionale e comunitaria ha visto l'emanazione di diversi provvedimenti volti a minimizzare il rischio derivante dalle attività produttive che possono costituire una fonte di pericolo per l'incolumità o la salute della popolazione.
Il presente articolo ne fornisce una breve sintesi, fissandone i passaggi chiave.
RD n. 1265 del 27/07/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie)
Definizione di industria insalubre: “Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono pericolose per la salute degli abitanti".
L’esercizio di attività insalubri necessita una comunicazione preventiva al Sindaco affinché questi possa verificare che non arrechi danno alla collettività del territorio in cui l’attività intende insediarsi.
Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994
Suddivisione delle industrie insalubri in prima e/o di seconda classe a seconda delle sostanze chimiche o prodotti/materiali stoccati nonché della tipologia di lavorazioni svolte.
L'appartenenza alla prima classe prevede che l'attività debba essere svolta lontana dalle abitazioni. La seconda classe prevede invece speciali cautele per l’incolumità del vicinato.
Direttiva n. 82/501/CEE, (direttiva Seveso) recepita con D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175
Nascita della regolamentazione sulle industrie a rischio di incidente rilevante (aziende che detengono sostanze pericolose in quantità non trascurabili) ed introduzione di un sistema che, oltre alle comunicazioni ed autorizzazioni preventive, richiede un'azione di prevenzione, gestione e verifica continua del rischio documentato e risulti inoltre coordinato con la gestione del territorio.
Vengono di conseguenza imposti obblighi relativi alla valutazione dei rischi dagli scenari incidentali nelle aree potenzialmente esposte, alla predisposizione di documentazione tecnica soggetta alla verifica e approvazione da parte di organi tecnici terzi nonché alla definizione e verifica delle modalità di gestione delle emergenze interne ed esterne.
Direttiva 96/82/CE (detta “Seveso II”), recepita con D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334
Modifica del campo di applicazione, non più basato sulla tipologia di attività considerata ma sulla presenza di agenti chimici pericolosi in quantità uguali o superiori alle soglie indicate in un apposito Allegato.
Introduce inoltre l’obbligo esplicito, a carico del gestore dello stabilimento a rischio rilevante, di dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza e redigere un apposito documento per la prevenzione degli incidenti rilevanti.
Comporta infine una nuova regolamentazione sulla correlazione tra lo stabilimento e la pianificazione nel contesto urbanistico/territoriale in cui lo stabilimento stesso è inserito e prevede che la popolazione residente nel territorio ove è presente un’attività a rischio di incidente rilevante debba essere coinvolta ed informata sulla pianificazione di emergenza esterna.
Direttiva 2003/105/CE
Ampliamento del campo di applicazione attraverso l'inclusione di alcuni nitrati ed un maggior numero di sostanze cancerogene ed introduzione della formazione dei lavoratori delle imprese subappaltatrici.
Rafforza inoltre il diritto della popolazione interessata all’informazione esaustiva sulle misure di sicurezza in caso di emergenza nonché la rilevanza della pianificazione territoriale.
Direttiva 2012/18/UE (direttiva Seveso III”), recepita con D.Lgs 26 luglio 105, n. 105
Adeguamento al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) della classificazione delle sostanze e miscele pericolose.
Introduce i nuovi concetti di “pubblico” (una o più persone fisiche o giuridiche nonché, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone) e di “pubblico interessato” (il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate sulle questioni disciplinate, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni, comprese le organizzazioni non governative).
Prevede che le informazioni sulla sicurezza siano rese disponibili senza che se ne debba fare espressa richiesta e che l’informazione alla popolazione venga aggiornata ogni 5 anni, corredata da una sintesi del Rapporto di sicurezza scritta in forma non strettamente tecnica.
La classificazione degli stabilimenti viene ridefinita secondo due livelli di appartenenza, con conseguenti differenti obblighi:
– stabilimento di soglia inferiore: stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori a quelle elencate nella colonna 2 (parti 1 o 2) dell’Allegato I, ma in quantità inferiori alla colonna 3; corrisponde alla previgente classe prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 334/1999;
– stabilimento di soglia superiore: stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori a quelle elencate nella colonna 3 (parti 1 o 2) dell’Allegato I; corrisponde alla previgente classe prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 334/1999 ovvero quella gravata dagli obblighi più onerosi.
Introduce infine norme più rigorose per le ispezioni degli impianti, al fine di garantire l’attuazione effettiva e il rispetto delle regole di sicurezza.
