Il Decreto del Ministero dell’Interno del 22/11/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017, è entrato in vigore in data 05 Gennaio 2018.

Il decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori/distributori ad uso privato per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C mentre non viene applicato agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Il campo di applicazione si estende non solo ai contenitori-distributori di nuova installazione ma anche a quelli esistenti, salvo le esclusioni di cui all’art. 4 comma 2, tra le quali vi sono i distributori già in possesso di CPI o per i quali sia già stata presentata la SCIA ai sensi del DPR 151/2011.

Il decreto specifica che per liquido combustibile di categoria C si intendono quei combustibili aventi un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125°, mentre per contenitore-distributore: si intende il complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, collegato ad apparecchiatura per l’erogazione del liquido contenuto.

Il grado di riempimento del contenitore/distributore non deve superare il 90% della sua capacità geometrica, con la necessità di installazione di un apposito dispositivo limitatore di carico.

Il decreto introduce la necessità di installare un bacino di contenimento pari al 110% del volume del deposito di distribuzione qualora quest’ultimo sia realizzato a parete singola.

Viene inoltre prescritto che lo sfiato del tubo di equilibrio sia adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile; nel caso di box prefabbricato tale tubo di equilibrio deve sfociare all’esterno.

L’entrata in vigore del DM 22/11/2017 comporta infine l’abrogazione della seguente normativa:

  1. decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
  2. decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
  3. art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio».

 


ALLEGATI:

Decreto del Ministero dell’Interno del 22/11/2017

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