In seguito alla pubblicazione del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 marzo 2018, n. 69, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, sono state rilasciate note e circolari di chiarimento da parte degli Enti.

In particolare, partendo da una nota del Ministero, la Città Metropolitana di Milano ha emanato una circolare alle aziende attualmente autorizzate al recupero del conglomerato bituminoso.

Nella nota, si evidenzia che:

  • L’applicazione del DM 69/2018 determina la cessazione dell’applicazione delle previsioni del DM 05/02/98 in merito al solo rifiuto del conglomerato bituminoso (CER 17.03.02);
  • Le aziende autorizzate secondo l’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 al recupero del codice 17.03.02 mediante integrazione con altri CER per l’ottenimento di MPS conformi all’allegato C della Circolare 5205/2005, sono tenute in ogni caso a trasmettere un piano di adeguamento al DM 69/2018;
  • Le aziende autorizzate con AUA (Dpr 59/2013) o secondo l’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 alle attività di recupero della tipologia 7.1, devono continuare a rispettare per intero quanto previsto dal punto 7.1, allegato 1;
  • Le aziende di cui al punto precedente devono comunque presentare un piano di adeguamento al DM 69/2018 per trattare il CER 17.03.02 separatamente dagli altri rifiuti per ottenerne granulato di conglomerato bituminoso;
  • Qualora l’azienda autorizzata al recupero del CER 17.0302 sia interessata a continuare a produrre aggregati riciclati, potrà utilizzare il granulato di conglomerato bituminoso certificato nei cicli produttivi di recupero per ottenere aggregati riciclati conformi all’allegato C della Circolare 5205/2005.

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