Finalità del Decreto

Il regolamento stabilisce specifici criteri nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, ai sensi e per gli effetti dell’art 184-ter del D-Lgs 152/06.

Soggetti interessati

Il regolamento definisce, all’art. 2 lettera d), il soggetto “produttore di carta e cartone recuperati”, ovvero il gestore di un impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone.

Requisiti di qualità della carta e cartone recuperati

I criteri secondo cui i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali sono specificati all’art. 3 nonché all’allegato 1 del Decreto:

a) Carta e cartone recuperati devono risultare conformi alle specifiche della Norma UNI EN 643 per quanto riguarda i materiali proibiti e la percentuale in peso dei componenti non cartacei. La percentuale in peso dei rifiuti organici, compresi alimenti, deve essere inferiore allo 0,1%.

b) Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i rifiuti con i seguenti CER: 030308 – 150101 – 150105 – 150106 – 191201 – 200101 – 191201.
Non sono ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

L’allegato 1 specifica inoltre le modalità di controllo dei rifiuti in ingresso e le modalità di scarico, selezione, stoccaggio e movimentazione all’interno dell’impianto autorizzato.

Utilizzo della carta e cartone recuperati

Manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che le utilizzano come materia prima.

Obbligo di adozione di un sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001

Il produttore di carta e cartone recuperati deve adottare un sistema di gestione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001, certificato da un organismo accreditato. Il sistema dovrà comprendere delle procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla Norma UNI EN 643 ed il piano di campionamento.

Verifiche sulla carta e cartone recuperati

La verifica dei requisiti di cui all’allegato 1 deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. L’accertamento dei requisiti deve essere effettuato da organismo certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001. Il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche della Norma UNI 10802.

Campionamento e conservazione dei campioni

Il produttore di carta e cartone recuperati è tenuto a conservare per almeno un anno un campione di carta e cartone recuperati, adottando accorgimenti atti ad evitare l’alterazione del medesimo nonché permettere un’eventuale ripetizione delle analisi.

Il periodo di conservazione del campione è ridotto a 6 mesi per le aziende certificate EMAS o UNI EN ISO 14001.

Dichiarazione di conformità del materiale recuperato

Il produttore di carta e cartone recuperati è tenuto ad attestare la conformità del materiale recuperato rispetto ai requisiti della Norma UNI EN 643 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto (inteso come un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito ed in condizioni operative uniformi. Il lotto non può essere comunque superiore a 5.000 t mentre il periodo di riferimento non può essere superiore a 6 mesi).

La dichiarazione di conformità deve essere resa secondo il modello di cui all’allegato 3, trasmessa all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione al recupero e ad ARPA e conservata presso l’impianto o sede legale, anche in formato elettronico.

Modalità di adeguamento al Decreto 188

Tutti i gestori di un impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone dovranno presentare all’autorità competente istanza o comunicazione di aggiornamento, in base alla tipologia di autorizzazione posseduta (Comunicazione ex art. 216 D.Lgs 152/06, Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/06, Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale).

Tempistiche per l’adeguamento al Decreto 188

Il regolamento sarà vigente a partire dal 24 Febbraio 2021.

L’adeguamento dei soggetti interessati deve avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

Nelle more delle tempistiche di adeguamento al Decreto 188, i materiali recuperati secondo le procedure già autorizzate possono essere utilizzati se presentano caratteristiche conformi all’allegato 1, attestate mediante dichiarazione di conformità.

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