Il D.P.R. n. 146/2018 ” Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006″ è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Il D.P.R. disciplina, tra l’altro, il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate nonché la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra soggette ad attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento.

Consultando il sito del Ministero dell’ambiente è possibile accedere ai modelli da compilare ai fini dell’iscrizione al Registro, che avviene esclusivamente per via telematica e l’elenco delle apparecchiature e delle attività per le quali è necessaria la certificazione (C), l’iscrizione al Registro nazionale delle Persone e delle imprese certificate (I) o l’attestazione (A).

(https://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014#1)

Come previsto all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite, devono conservare registri delle apparecchiature per cinque anni: a partire dal 25 settembre 2019 (ottavo mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018) l’obbligo di tenuta di tali registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati (articolo 16 D.P.R. n. 146/2018) dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

(https://interventi.fgas.it/)

L’operatore riceverà tramite mail copia del rapporto di intervento effettuato dal manutentore abilitato su:

• controllo perdite periodiche;

• installazione nuove apparecchiature o smantellamento delle vecchie;

• interventi di manutenzione e /o riparazione.

Il D.P.R. n. 146/2018 prevede anche l’abrogazione dell’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 non dovrà pertanto essere trasmessa.

A partire dal 25 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile, l’impresa o la persona fisica certificata dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

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