In conseguenza della situazione emergenziale e alle misure restrittive emanate, si è creata una situazione critica nella gestione dei rifiuti, sia per quanto riguarda il servizio di raccolta che per il trattamento e smaltimento finale.

Il Ministero dell’Ambiente è intervenuto, con una circolare diretta a Regioni, Province autonome, ISPRA e ANCI, nella quale propone delle indicazioni su come intervenire.

Le criticità nascono sia per le modifiche apportate su indicazione dell’Istituto Superiore di Sanità alla raccolta differenziata, sia per l’impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Le indicazioni ministeriale spingono affinché Regioni e Province autonome scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/06 per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio. Ciò permetterà di utilizzare regimi straordinari di gestione dei rifiuti, circoscritti temporalmente alla durata dell’emergenza.
In particolare:

– Per gli impianti di trattamento rifiuti con autorizzazione ordinaria art. 208, con specifico riferimento alle operazioni di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13, si potranno aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50% (nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale) attraverso la modalità più snella, rappresentata dalla Segnalazione Certifica di Inizia Attività. La SCIA andrà indirizzata all’Autorità competente, alla Prefettura, ad ARPA e ai Vigili del Fuoco e accompagnata da relazione tecnica in cui si certifichi il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, la garanzia di spazi per l’aumento dello stoccaggio, il rispetto dei sistemi di raccolta degli eventuali eluati prodotti, la presenza di spazi coperti idonei

– Analoga procedura può essere attuata dagli impianti con autorizzazione in procedura semplificata artt. 214 e 216, fermo restando le quantità massime fissate dal DM 05/02/1998 (allegato IV)

– Il deposito temporaneo di rifiuti potrà essere consentito fino ad un quantitativo massimo doppio di quello previsto dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06, con limite temporale massimo non superiore a 18 mesi

– Per i centri di raccolta comunali, il deposito dei rifiuti urbani potrebbe essere consentito fino ad una durata doppia di quella dell’allegato I, punto 7.1 del DM 08/04/2008; inoltre, la capacità annua e istantanea di stoccaggio potrà essere aumentata fino al limite massimo del 20%, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi

– Per gli impianti di incenerimento, nel rispetto dell’art. 23 della direttiva 2008/98/CE, potranno essere autorizzati a raggiungere la capacità termica necessaria ad avviare i rifiuti urbani indifferenziati e per garantire di destinare ad incenerimento i fanghi da i depurazione codice CER 190805

– Per garantire lo smaltimento degli scarti da trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di destinazione alternative, benché non pericolosi, potranno essere modificate le autorizzazioni delle discariche, tramite SCIA. In discarica potrebbero anche essere conferiti i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni dei soggetti positivi al tampone, assicurandone la sterilizzazione oppure un trattamento derogatorio a quello ordinario previsto.

circ min ambiente gestione rifiuti 27 03 2020

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