Il Capo V del Collegato Ambientale (Legge 221/2015) introduce una serie di disposizioni che si inseriscono nel più ampio concetto di promuovere la green economy e limitare l’utilizzo di risorse naturali, sviluppato soprattutto nel Capo IV del Collegato.

Seguendo l’indicazione delle politiche europee di passare da un’economia lineare ad una circolare, con un cambiamento prima concettuale che pratico, vengono introdotte modifiche al Testo Unico (D. Lgs. 152/06), tramite l’art. 23 del Collegato Ambientale, riguardante “accordi di programma e incentivi per l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dai disassemblaggio dei prodotti complessi”.

Questo argomento viene introdotto nel D. Lgs. 152 dall’articolo 206-ter, che specifica i soggetti con cui il Ministero può stipulare gli accordi e i contratti di programma e quali attività abbiano diritto agli incentivi.

Proseguendo nella linea di efficacia che ha sicuramente dato una marcia in più al Collegato Ambientale, il comma 3 introduce l’articolo 206-quater, che prevede entro 6 mesi l’uscita di un decreto che fissi il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali posso essere erogati gli incentivi. Il decreto stabilirà anche gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e l’acquisto di prodotti usati per favorire l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

Con lo stesso principio, viene introdotto l’art. 206-quinquies che prevede, entro 120 giorni, la redazione di un regolamento che stabilisca come fissare gli incentivi per gli acquisti dei prodotti.

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