Il primo luglio è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo del nuovo documento unico che sostituisce, ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs 152/06, il formulario nel caso di rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e pulizia delle reti fognarie.

È bene ricordare che, ai sensi del medesimo art. 230, lo spurghista è ora sempre considerato come il produttore del rifiuto.

Infatti, in passato lo era per il rifiuto 20.03.06 derivante dalla pulizia delle sole reti fognarie, mentre per le altre attività (spurgo di pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff, bagni chimici) che generavano il codice 20.03.04 i produttori erano considerati i proprietari delle strutture.

Con la modifica al comma 5 dell’art. 230, introdotta dalla Legge 108 del 29/07/2021 (conversione del DL 77/2021 – decreto semplificazioni), in particolare dall’art. 35, ora lo spurghista è sempre considerato il produttore, qualunque sia l’intervento di pulizia in ambito di rete fognaria.

Viene inoltre ribadito che il soggetto che svolge l’attività manutentiva è tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Si riporta di seguito per intero l’art. 230, comma 5, nella sua versione definitiva

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché’ i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298″));

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