Il Decreto Legge 92/15, entrato in vigore il 4 luglio 2015, ha apportato delle modifiche nel campo dei rifiuti e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza con quanto indicato dalla Direttiva Europea 2008/98/UE.

In particolare vengono modificate alcune definizioni.

Il “produttore di rifiuti” così come individuato dall’art. 183, comma 1, lettera f, del D. Lgs. 152/06. viene maggiormente dettagliato, con l’aggiunta del "soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione del rifiuto".

La “raccolta” di rifiuti, art. 183, comma 1, lettera o, viene meglio specificata, in quanto il deposito è solo quello “preliminare alla raccolta”.

Il “deposito temporaneo”, art. 183, comma 1, lettera bb, viene ampliato anche al caso di “deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento”.

Il “luogo di produzione dei rifiuti” è meglio precisato come “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *