Sul BURL n. 17 del 24/04/2019 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 8 recante “Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica” che apporta modifiche al R. R. 7 del 23 novembre 2017, che ha introdotto criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 12/2005.

L’aggiornamento introdotto ha le finalità di:

– correggere alcuni errori materiali ed aggiornare gli allegati del R.R. 7/2017

– recepire le proposte di miglioramento terminologico

– specificare meglio alcune norme (con particolare riferimento alla tipologia edilizia degli interventi rientranti nelle casistiche del D.P.R. 380/2001)

– calibrare meglio i parametri numerici di superficie cui applicare il regolamento e il parametro di superficie massimo per gli interventi che possono applicare il regolamento in modo semplificato

– ampliare il tempo per promuovere informazione e formazione per i tecnici comunali e i professionisti interessati.

Nel dettaglio, modifiche degne di nota riguardano l’aggiornamento dell’allegato A “schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare o meno le misure di invarianza idraulica ed idrologica”, l’aggiornamento delle superfici di riferimento delle classi di intervento (tabella 1 dell’articolo 9), l’aggiornamento dell’allegato B con l’inserimento di un coefficiente di riduzione P per alcuni comuni ad alta criticità, che entra in gioco nel calcolo del volume minimo di invaso previsto dall’art. 12, comma 2, modificandolo.

Per quanto riguarda gli studi di gestione e i documenti semplificati comunali, è importante sottolineare l’introduzione all’articolo 14, comma 7, lettera a) del numero 6bis che introduce l’individuazione delle porzioni di territorio non adatte o poco adatte all’infiltrazione delle acque pluviali nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (ad esempio, aree con falda subaffiorante, aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o potenzialmente instabili, zone suscettibili alla formazione, ampliamento o collasso di cavità sotterranee, aree con alta vulnerabilità della falda e aree con terreni contaminati.

Da ultimo, con la modifica dei commi 1 e 2 dell’articolo 14, il R.R. 8/2019 introduce l’obbligo da parte dei Comuni di approvare con atto di consiglio comunale lo studio di gestione e il documento semplificato e di adeguare di conseguenza il PGT

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