La Legge 116 dell’11 agosto 2014, che ha convertito in legge il DL n. 91/2014, entra in vigore il 18 febbraio 2015 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge) e apporta modifiche alla metodologia di classificazione dei rifiuti, integrando le premesse all’allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 con una serie di indicazioni su come effettuare tale classificazione.
I concetti introdotti sono i seguenti:
1. la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, applicando le disposizione della Decisione 2000/532/CE;
2. se un rifiuto è classificato come pericoloso “assoluto”, non ha bisogno di altre specificazioni e le proprietà di pericolo, definite da H1 a H15, devono essere definite per la sua gestione;
3. se un rifiuto è classificato come non pericoloso “assoluto”, non ha bisogno di altre specificazioni;
4. se un rifiuto è classificato con codici speculari (uno pericoloso ed uno non pericoloso), per stabilire se sia o meno pericoloso debbono essere determinate le proprietà che il rifiuto possiede.
Le indagini da svolgere riguardano:
- l’individuazione dei composti presenti (attraverso la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico e/o il campionamento e l’analisi del rifiuto),
- la determinazione dei pericoli connessi ai composti rilevati (utilizzando come strumenti la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed internazionali e la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto),
- la valutazione riguardo le concentrazioni dei composti contenuti, in relazione alla possibilità che il rifiuto presenti caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate dall’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche delle componenti, oppure con l’effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo).
5. se non sono noti i composti specifici che costituiscono un rifiuto (rilevazione dei componenti solo in modo aspecifico), bisogna prendere i composti peggiori per individuare le caratteristiche di pericolo (principio della precauzione)
6. il rifiuto viene classificato come pericoloso qualora le sostanze presenti non siano note o determinate con le modalità descritte in precedenza o quando le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate.
7. la classificazione del rifiuto deve avvenire in ogni caso prima che esso venga allontanato dal luogo di produzione.
Oltre a queste indicazioni, restano valide le indicazioni già contenute nell’introduzione dell’Allegato D, che definiscono come attribuire il codice CER al rifiuto prodotto:
- per prima cosa, identificare l’attività, il ciclo o il processo che genera il rifiuto, facendo riferimento ai codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 2, ad eccezione dei codici terminanti in 99;
- se nessuno di questi codici si presta alla classificazione del rifiuto, occorre esaminare i codici dei capitoli 13, 14 e 15;
- se anche questi codici non risultano adeguati, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici del capitolo 16;
- se ancora non fosse possibile identificare un codice adatto, occorre utilizzare un codice 99 preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività che genera il rifiuto.
La nuova classificazione dei rifiuti descritta, che entra in vigore il 18 febbraio 2015, si applica all’attuale elenco di rifiuti, che resta valida fino al 1 giugno 2015, data di entrata in vigore della Decisione 2014/955/CE, che introduce il nuovo elenco rifiuti, modificando la Decisione 2000/532/CE.
Le novità introdotte riguardano i seguenti nuovi codici CER:
- 01 03 10* – fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07;
- 16 03 07* – mercurio metallico;
- 19 03 08* – mercurio parzialmente stabilizzato.
Inoltre, a seguito dell’aggiunta di questi nuovi codici, vengono modificate le descrizioni dei seguenti codici CER esistenti:
- 01 03 09 – fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 (prima era 01 03 07)
- 19 03 04* – rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 (prima la dicitura era “rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati”)
Il 1 giugno 2015 entrerà in vigore anche il Regolamento Europeo n. 1357/2014 che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, modificando i codici H che definiscono le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, che saranno sostituiti dai seguenti nuovi codici HP:
- HP 1 “esplosivo” – rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante;
- HP 2 “comburente” – rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- HP 3 “infiammabile”;
- HP 4 “irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari”;
- HP 5 “tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione”;
- HP 6 “tossicità acuta” – rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o inseguito all’esposizione per inalazione;
- HP 7 “cancerogeno”;
- HP 8 “corrosivo”;
- HP 9 “infettivo”;
- HP 10 “tossico per la riproduzione”;
- HP 11 “mutageno” – rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- HP 12 “liberazione di gas a tossicità acuta”;
- HP 13 “sensibilizzante;
- HP 14 “ecotossico”
- HP 15 “rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”
(red)
