Nuove indicazioni operative per l’individuazione di centri operativi e aree di emergenza di Protezione Civile

È stata di recente predisposta da parte del Dipartimento della Protezione Civile una bozza contenente le Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione  dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”, pubblicata sul sito di ANCI Lombardia (www.anci.lombardia.it) mediante circolare 31/15 del 06.02.2015, al fine di raccogliere eventuali osservazioni da parte delle Amministrazioni Comunali. Oltre alla bozza delle indicazioni sono altresì disponibili i relativi allegati, contenenti degli schemi generali di definizione delle funzioni di supporto (allegato 1) e delle schede semplificate per il rilievo e la valutazione di idoneità degli edifici sede dei centri di coordinamento (COM, CCS, Di.Coma.C. –  allegati 2 e 3) o delle aree di emergenza (allegato 4).

Per quanto concerne gli adempimenti a scala comunale, si rileva l’opportunità da parte delle amministrazioni comunali, nell’ambito dell’attività di periodico aggiornamento, di verificare la rispondenza dei centri di coordinamento (sede COC e UCL) e delle aree di emergenza attualmente individuati nel Piano di emergenza (aree di attesa, aree di assistenza, aree di ammassamento e zone di atterraggio in emergenza) con i criteri riportati nelle suddette Indicazioni operative.

In particolare, di ciascuna sede, andrà verificata l’idoneità di localizzazione in relazione a possibili interferenze con eventi calamitosi sia di  origine naturale (rischi idraulici e/o di dissesto idrogeologico) che antropica (presenza di industrie, cavidotti, dighe, etc.); inoltre, è opportuna una ricognizione delle caratteristiche strutturali degli edifici prescelti, al fine di effettuare una stima della vulnerabilità sismica dello stesso (ad es. amplificazione di sito).

Anche se può apparire superfluo, occorre verificare che gli edifici individuati siano dotati di tutti gli impianti di distribuzione di acqua, luce e riscaldamento, perfettamente funzionanti e che siano, inoltre,  presenti le necessarie dotazioni informatiche e di telecomunicazioni o quantomeno le relative predisposizioni.

Devono essere poi assicurate le condizioni di base per l’installazione di un efficace sistema di comunicazioni radio, che, nella prima fase dell’emergenza costituisce il principale sistema di comunicazione.

Analogamente, deve essere effettuata una ricognizione delle aree di emergenza prescelte, considerando che devono essere localizzate in siti non soggetti a rischio evitando, ad esempio, aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili, di crollo di strutture attigue, a rischio d’incendi boschivi e di interfaccia.

Per quanto concerne l’ubicazione, le aree devono essere possibilmente situate in prossimità di un nodo viario di grande scorrimento e, comunque, dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni; le aree devono avere una dotazione minima di urbanizzazioni e dotazioni infrastrutturali come reti idriche, elettriche, smaltimento delle acque reflue, reti per telecomunicazioni e reti di illuminazione pubblica.

Si ribadisce, infine, come mantenere aggiornato un Piano di Emergenza Comunale oltreché necessario per la sua reale efficacia in caso di calamità sia espressamente previsto dalla normativa vigente sia nazionale (Legge 225/1992 art. 15 comma 3-ter) che regionale (d.g.r. 8/4732/2007 Regione Lombardia); è inoltre necessario che qualsiasi modifica significativa venga opportunamente condivisa con gli altri Enti coinvolti nel Sistema Nazionale di Protezione Civile, trasmettendo copia delle documentazioni aggiornate agli enti territorialmente competenti quali Regione, Prefettura-UTG e Provincia.

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