Il 30 agosto scorso è entrata in vigore la Legge 166 del 19/08/2016 recante disposizioni per la limitazione degli sprechi di cibo e di altri prodotti ai fini della solidarietà sociale.

In particolare, l’art. 14 della 166/2016 definisce il confine tra bene e rifiuto in campo di indumenti usati; infatti, gli articoli usati verranno considerati rifiuto se non ceduti a titolo gratuito dai privati alle sedi operative dei cosiddetti “soggetti donatori (Enti senza fine di lucro) oppure se non ritenuti idonei ad un successivo utilizzo.

Se invece la cessione avvenga a titolo gratuito e gli articoli vengano ritenuti idonei al riutilizzo, essi continueranno ad essere considerati beni di consumo.

Inoltre, per quanto riguarda gli indumenti e gli accessori di abbigliamento usati, con questa legge dal 14 settembre acquista efficacia la modifica apportata al DM 05/02/1998, per la quale tra le attività di recupero finalizzate alla reimmissione direttamente in nuovi cicli di consumo, l’igienizzazione sarà obbligatoria solo se necessaria per il rispetto dei limiti microbiologici imposti. Ciò allo scopo di rendere più sostenibili dal punto di vista economico le attività di recupero stesse.

legge-166-2016

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