L’Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 30 maggio 2017 ha pubblicato le delibere numero 06 e 07 relative al recepimento delle modifiche circa i requisiti del Responsabile Tecnico previsti dal DM 120/2014.

In particolare, la delibera 06 definisce i nuovi requisiti richiesti per le varie categorie e classi di iscrizione, definendo contestualmente i contenuti delle verifiche di idoneità; la delibera 07 invece specifica i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche iniziali.

Nel dettaglio, a partire dal 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore della delibera 06, cambiano i requisiti richiesti per ciascuna categoria e classe di iscrizione. Sostanzialmente, non saranno più riconosciuti gli attestati di superamento dei corsi finora tenuti per responsabile tecnico, saranno sempre richieste le verifiche di idoneità e i diplomi di laurea saranno utili per diminuire il numero di anni di esperienza richiesti per le classi più elevate. È introdotto, con l’allegato B, il modulo per la comunicazione del periodo di affiancamento al responsabile tecnico di un dipendente che in questo modo acquisisce ufficialmente anni di esperienza.

L’allegato C della delibera 06 definisce le materie e gli argomenti delle verifiche di idoneità; esse comprendono anche quelle di aggiornamento, previste dal DM 120/2014 con cadenza quinquennale, e che possono essere sostenute da un anno prima della scadenza. Gli argomenti si dividono tra parte obbligatoria, comune a tutte le categorie, e parte specialistica, suddivisa in base alle categorie di iscrizione.

Sono inserite anche alcune eccezioni:

–          non è soggetto alle verifiche il legale rappresentante che abbia ricoperto o ricopra il ruolo di responsabile tecnico e che al momento della domanda abbia maturato almeno vent’anni di esperienza, con interruzioni intermedie, non relative all’ultimo anno, e che siano uguali o inferiori al 20% del periodo (art.2, comma 5)

–          il responsabile tecnico di ditte iscritte alla data di entrata in vigore della delibera può svolgere l’attività per cinque anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, classe uguale o inferiore, sostenendo quindi la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021 (art. 3, commi 1 e 2)

Alla luce di quanto stabilito nella delibera suddetta, con delibera n. 07 l’Albo ha specificato le date delle prime verifiche inziali, regione per regione (Allegato A) e stabilito le modalità di adesione e svolgimento delle verifiche. In particolare, sono stati definiti i punteggi minimi richiesti per il superamento delle verifiche inziali e di quelle di aggiornamento (sia per la parte obbligatoria che per quella specialistica).

A titolo informativo, la prima verifica presso la sezione regionale della Lombardia è prevista per il 24 gennaio 2018.

 

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *