Dal 7 settembre 2014 è in vigore il Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014, recante il nuovo regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini de delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
Il DM e le successive Deliberazioni del Comitato Nazionale dell’Albo hanno introdotto diverse novità, in particolare sui documenti da presentare in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell’iscrizione.
Le principali modifiche
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L’art. 8 del DM 120/2014 introduce le nuove categorie di iscrizione, che in realtà riprendono categorie già esistenti, attribuendo loro un nuovo numero:
- Categoria 2 bis: trasportatori dei propri rifiuti (art. 212, comma 8, D. Lgs 152/06);
- Categoria 3 bis: distributori, installatori e trasportatori di RAEE;
- Categoria 6: trasportatori transfrontalieri;
E’ stata inoltre introdotta la categoria 7 per gli operatori del trasporto intermodale, attualmente non ancora operativa.
- L’art. 9 definisce le nuove classi di iscrizione. In particolare sono stati modificati gli importi dei valori di bonifica cantierabili per le classi delle categorie 9 e 10. Questo porterà ad una modifica degli importi delle fideiussoni da sottoscrivere al momento dell’iscrizione che dovranno però essere specificati con una deliberazione del Comitato Nazionale. Attualmente, restano in vigore gli importi precedenti.
- L’art. 13 introduce l’obbligo di formazione e aggiornamento per il Responsabile Tecnico, che deve quindi sostenere verifiche di preparazione all’inizio del suo compito e di aggiornamento ogni 5 anni. Attualmente vige un regime transitorio per i responsabili tecnici delle ditte iscritte, fino ad emissione di una deliberazione specifica del Comitato Nazionale dell’Albo.
- L’art. 18, comma 2, introduce un nuovo documento riferito alle variazioni del parco mezzi, la dichiarazione sostitutiva di attestazione di idoneità del veicolo o della carrozzeria mobile che si inserisce. Di fatto, questa sostituisce la perizia che accompagnava in precedenza i mezzi iscritti, che quindi non è più richiesta.
- L’art. 22 introduce la nuova modalità di rinnovo di un’iscrizione in scadenza, attraverso la presentazione di un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti, senza più bisogno di allegare tutta la documentazione necessaria all’atto della prima iscrizione. Per il momento, la sezione regionale della Lombardia chiede di allegare ancora tutta la documentazione completa.
- L’art. 24, comma 3 definisce i nuovi importi dei diritti annuali delle varie classi, valevoli per le nuove iscrizioni e in vigore dal 2015 per le imprese iscritte. Il comma 4 introduce il pagamento parziale del diritto annuale, calcolato in base ai mesi di effettiva iscrizione o variazione di classe.
