Il Regolamento UE n. 517/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20 maggio 2014, è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. Tratta dei gas fluorurati ad effetto serra e abroga il precedente Regolamento n. 842/2006.

Rispetto al precedente Regolamento, rimane invariato l'obiettivo di protezione dell’ambiente, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni che riducano le emissioni dei gas serra; vengono, però, inseriti nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti che devono rispettare tali disposizioni, in particolare il controllo delle perdite di gas serra, gli obblighi di recupero e di certificazione delle imprese e delle persone e il controllo dell'uso dei gas serra.

Sono state introdotte nuove restrizioni sull'immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature, una nuova riduzione della quantità di HFC (idrofluorocarburi) immessa in commercio e nuove disposizioni che riguardano le apparecchiature precaricate con HFC.

L'articolo 11 paragrafo 4 del Regolamento 517/2014, in attesa dell'adeguamento del sistema di certificazione, viene applicato a persone ed imprese per cui l'articolo 10 prevede l'obbligo di certificazione/attestazione già esistente ai sensi del D.P.R. n. 43/2012. Ciò significa che i soggetti per cui non è ancora previsto l'obbligo di certificazione  possono continuare a vendere liberamente prodotti contenenti gas serra e che sono escluse dall'obbligo anche le imprese che svolgono esclusivamente la raccolta, il trasporto e la consegna di gas serra senza obbligo di certificazione.

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