L’allegato VI del DLgs 81/08 ricorda che le attrezzature di lavoro “debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione”. Nel dettaglio “nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche”.

In particolare sugli obblighi relativi alla manutenzione, agli obblighi dei coordinatori per la progettazione e alla prevenzione degli infortuni correlati ai lavori in prossimità di parti attive nelle aziende.

Obblighi del datore di lavoro contenuti nell’articolo 80 del D.Lgs. 81/2008.

Secondo quanto richiesto dalla normativa il datore di lavoro “prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni; altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili”.
A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi tenendo in considerazione:

le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze: ad esempio l’uso comune “di impianto elettrico (cantiere); uso attrezzature elettriche in quota; luoghi con conduttori ristretti, lavori sotto tensione”, …

– i rischi presenti nell’ambiente di lavoro: ad esempio “presenza di impianti sotto traccia interrati, presenza di ATEX; ambienti umidi/bagnati; vibrazioni su impianti ed apparecchiature; polvere; ed agenti chimici aggressivi; ecc…”;

tutte le condizioni di esercizio prevedibili: ad esempio usi ordinari; “manutenzione ordinaria e straordinaria; sistemi di funzionamento (manuali – automatici); continuità, ecc…”.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro “adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto”.

La relazione riporta:

– norme tecniche per la valutazione del rischio a fulminazione;

– norme tecniche la gestione del rischio in attività specifiche (lavori elettrici);

– norme tecniche per la manutenzione.

Vengono riportate indicazioni sulle:

– misure di salvaguardia per prevenire il rischio elettrico per lavoratori e utenti di impianti elettrici;

– misure di salvaguardia per prevenire il rischio elettrico per lavoratori e utenti di apparecchiature elettriche;

– misure di salvaguardia per prevenire il rischio elettrico per lavoratori e utenti per esposizione a fulminazione.

Vengono suddivise le realtà aziendali classificandole “in aree omogenee per il rischio elettrico, per esempio in riferimento all’uso di un impianto elettrico (CEI 64/08) si possono avere: Luoghi ordinari, Luoghi a maggior rischio in caso d’incendio, Luoghi conduttori ristretti, Luoghi con pericolo di esplosione, Cabine di trasformazione MT/BT, Locali ad uso medico, Ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia, Cantieri, …

L’intervento si sofferma anche sull’esposizione dei lavoratori al rischio elettrico in attività specifiche, con riferimento a:

lavori sotto tensione: il Testo Unico indica che “è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto” di specifiche condizioni riportate;

lavori in prossimità di parti attive: il D.Lgs. 81/2008 indica che “non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ Allegato IX salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”;

protezione da fulmini: il datore di lavoro “provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche”;

presenza di Atex ed esplosivi: “ il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi”.

Con riferimento alle “misure di salvaguardia per prevenire il rischio elettrico e la sua gestione per lavoratori esposti in attività specifiche”, la gestione del rischio elettrico nei lavori vicino a parti attive non protette è fondamentale effettuare:

– “la valutazione dei rischi;

– la pianificazione degli interventi;

– la stesura di procedure di lavoro applicabili;

– la formazione e l’addestramento di figure professionali;

– l’idoneità (se prevista);

– l’adozione di protezioni collettive;

– la scelta di DPI e attrezzature necessarie”.

Inoltre la relazione si sofferma in conclusione anche sulle verifiche e controlli di impianti e apparecchiature elettriche con riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 e nel DPR 462/2001.

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