Regione Lombardia ha recepito con la D.G.R. X/1118 del 20 dicembre 2013, “Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” il D.P.R. 74/2013, recante il regolamento che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.

Successivamente, Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. X/3965 del 31 luglio 2015, recante le Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.

In particolare, il capitolo 14, paragrafo 4, riporta una tabella con le cadenze temporali dei controlli sui vari tipi di impianti.

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza Termica [kW]

Cadenza controlli di efficienza energetica

Impianti con generatore di calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

5<Pf<116.3

1 anno

Pf>=116.4

1 anno + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

5<Pf<35

2 anni

35<Pf<350

1 anno

Pf>=350

1 anno + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12<Pu<100

4 anni

Pu>=100

2 anni

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

Pu>=12

4 anni

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

Pu>=12

2 anni

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

Pu>5

4 anni

Impianti cogenerativi

Microcogenerazione

Pel<50

4 anni

Unità cogenerative

Pel>=50

2 anni

Pf  = Potenza termica al focolare nominale;    Pu = Potenza termica utile nominale;    Pel = Potenza elettrica nominale

Invece della potenza utile, per gli impianti a fiamma si usa come riferimento la Potenza “al focolare” (Pf). Si tratta della potenza effettivamente sviluppata durante la combustione (all’interno della camera di combustione o focolare), che quindi rapportata a quella utile teorica (cioè al dato targa della macchina) restituisce il rendimento termico effettivo dell’impianto, cioè quanto calore trasmesso al fluido termovettore viene effettivamente prodotto per combustione. Il resto del calore viene disperso, generalmente sottoforma di fumi che escono dalla canna fumaria.

Il paragrafo 13 indica i valori minimi consentiti del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare in condizioni di normale funzionamento, in conformità con le norme UNI vigenti.

Tipologie di generatori di calore

Data di installazione

Valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%)

Generatore di calore (tutti)

Prima del 29/10/1993

82 + 2 log Pn

Generatore di calore (tutti)

Dal 29/10/1993 al 31/12/1997

84 + 2 log Pn

Generatore di calore standard

Dal 01/01/1998 al 07/10/2005

84 + 2 log Pn

Generatore di calore a bassa temperatura

Dal 01/01/1998 al 07/10/2005

87,5 + 1,5 log Pn

Generatore di calore a gas  a condensazione

Dal 01/01/1998 al 07/10/2005

91 + 1 log Pn

Generatore di calore a gas  a condensazione

Dall’08/10/2005

89 + 2 log Pn

Generatore di calore (tutti salvo generatore di calore a gas  a condensazione)

Dall’08/10/2005

89 + 2 log Pn

Generatori ad aria calda

Prima del 29/10/1993

77 + 2 log Pn

Generatori ad aria calda

Dopo il 29/10/1993

80 + 2 log Pn

Log Pn: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

 

I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti inferiori a quelli limite, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, dovranno essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo.

Al paragrafo 5 del capitolo 14 si specifica che i controlli di efficienza energetica devono essere realizzati anche all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (ad esempio il generatore di calore), e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto.

Il paragrafo 9 precisa come, all’atto degli interventi di controllo e manutenzione e verifica, si debba effettuare un controllo di efficienza energetica che riguardi il controllo del sottosistema di generazione (come definito nell’Allegato A del D. Lgs. 192/05 e s.m.i.), la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

 

 

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