Regione Lombardia ha recepito con la D.G.R. X/1118 del 20 dicembre 2013, “Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” il D.P.R. 74/2013, recante il regolamento che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.
Successivamente, Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. X/3965 del 31 luglio 2015, recante le Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.
In particolare, il capitolo 14, paragrafo 4, riporta una tabella con le cadenze temporali dei controlli sui vari tipi di impianti.
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza Termica [kW] |
Cadenza controlli di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido |
5<Pf<116.3 |
1 anno |
Pf>=116.4 |
1 anno + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento |
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Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
5<Pf<35 |
2 anni |
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35<Pf<350 |
1 anno |
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Pf>=350 |
1 anno + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento |
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Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12<Pu<100 |
4 anni |
Pu>=100 |
2 anni |
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Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
Pu>=12 |
4 anni |
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Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
Pu>=12 |
2 anni |
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Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
Pu>5 |
4 anni |
Impianti cogenerativi |
Microcogenerazione |
Pel<50 |
4 anni |
Unità cogenerative |
Pel>=50 |
2 anni |
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Pf = Potenza termica al focolare nominale; Pu = Potenza termica utile nominale; Pel = Potenza elettrica nominale |
Invece della potenza utile, per gli impianti a fiamma si usa come riferimento la Potenza “al focolare” (Pf). Si tratta della potenza effettivamente sviluppata durante la combustione (all’interno della camera di combustione o focolare), che quindi rapportata a quella utile teorica (cioè al dato targa della macchina) restituisce il rendimento termico effettivo dell’impianto, cioè quanto calore trasmesso al fluido termovettore viene effettivamente prodotto per combustione. Il resto del calore viene disperso, generalmente sottoforma di fumi che escono dalla canna fumaria.
Il paragrafo 13 indica i valori minimi consentiti del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare in condizioni di normale funzionamento, in conformità con le norme UNI vigenti.
Tipologie di generatori di calore |
Data di installazione |
Valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%) |
Generatore di calore (tutti) |
Prima del 29/10/1993 |
82 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti) |
Dal 29/10/1993 al 31/12/1997 |
84 + 2 log Pn |
Generatore di calore standard |
Dal 01/01/1998 al 07/10/2005 |
84 + 2 log Pn |
Generatore di calore a bassa temperatura |
Dal 01/01/1998 al 07/10/2005 |
87,5 + 1,5 log Pn |
Generatore di calore a gas a condensazione |
Dal 01/01/1998 al 07/10/2005 |
91 + 1 log Pn |
Generatore di calore a gas a condensazione |
Dall’08/10/2005 |
89 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti salvo generatore di calore a gas a condensazione) |
Dall’08/10/2005 |
89 + 2 log Pn |
Generatori ad aria calda |
Prima del 29/10/1993 |
77 + 2 log Pn |
Generatori ad aria calda |
Dopo il 29/10/1993 |
80 + 2 log Pn |
Log Pn: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW |
I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti inferiori a quelli limite, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, dovranno essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo.
Al paragrafo 5 del capitolo 14 si specifica che i controlli di efficienza energetica devono essere realizzati anche all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (ad esempio il generatore di calore), e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto.
Il paragrafo 9 precisa come, all’atto degli interventi di controllo e manutenzione e verifica, si debba effettuare un controllo di efficienza energetica che riguardi il controllo del sottosistema di generazione (come definito nell’Allegato A del D. Lgs. 192/05 e s.m.i.), la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.