Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Ecologica ha emanato il Decreto n. 25 del 05/02/2026. Si tratta di uno dei decreto attuativi previsti dal DM 59/2023 sul RENTRI, in particolare dall’ art. 21, comma 1.
Tratta delle modalità operative per gestire i Formulari di Identificazione del rifiuto in formato digitale (XFIR) in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI.
L’allegato 1 del DM 25/2026 specifica le modalità operative da adottare nel caso di mancata disponibilità del servizio RENTRI per la gestione del FIR digitale, nel caso non si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del servizio.
La procedura si attiva nel caso venga comunicata la mancanza di disponibilità del servizio attraverso un avviso che deve essere pubblicato nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI e sul portale dell’Albo Gestori Ambientali. Le modalità operative si applicano fino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene comunicata la chiusura dell’evento emergenziale.
L’allegato 2 del DM 25/2026 invece indica le modalità operative da applicare nel caso in cui si verifichi una indisponibilità temporanea dei servizi internet o dei servizi per l’autenticazione digitale del FIR; si tratta dei casi in cui la mancanza non è dovuta a scarsa manutenzione o negligenza ma a ragioni fuori dal controllo dell’operatore.
Evidenziamo, tra le casistiche indicate nel DM, le seguenti:
- Impossibilità di vidimare, compilare, emettere e firmare il FIR digitale per mancanza di connettività internet o dell’autenticazione digitale
In questo caso l’operatore (produttore o trasportatore per conto del produttore) può emettere il FIR cartaceo e utilizzarlo secondo le procedure dello stesso (quelle quindi in vigore fino al 12 febbraio), non essendo obbligato nemmeno alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR
- Impossibilità di integrare nel corso del trasporto il FIR digitale regolarmente emesso per mancanza di connettività internet o dell’autenticazione digitale
In questo caso il trasportatore (autista) aggiorna la stampa del FIR digitale e la sottoscrive con data e firma autografa. Il trasportatore deve inoltre avvisare il produttore/detentore del cambio di formato del FIR. Anche in questo caso non c’è obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.
- Impossibilitò di integrare nella fase di accettazione da parte del destinatario il FIR digitale regolarmente emesso per mancanza di connettività internet o dell’autenticazione digitale.
In questo caso il destinatario integra la stampa del FIR digitale e la sottoscrive con firma autografa. Il destinatario deve inoltre avvisare il produttore/detentore del cambio di formato del FIR. Anche in questo caso non c’è obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.
In tutti i casi riportati bisogna indicare nel campo ANNOTAZIONI del FIR cartaceo la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al D.D. ECB n. 25 del 05/02/2026” e compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività internet presente all’Allegato 2 del DM 25/2026, trasmettendola via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
