Si ricorda che, a seguito della nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal D. Lgs. 116/2020, dal 1° gennaio sono considerati URBANI i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L quater, prodotti dalle attività riportate nell’allegato L quinquies.
Le imprese possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi; ciò permette di accedere alla riduzione della parte variabile della TARI. La riduzione viene calcolata proporzionalmente alla quantità di rifiuti che vengono conferiti al gestore privato, se l’uscita dal servizio pubblico è parziale. Se invece l’uscita è totale, si ottiene l’esenzione totale della quota variabile della TARI.
Le imprese che scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato sono vincolati a rimanere in questa condizione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatto salva la possibilità che sia il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, a riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Il Decreto Sostegni 41/2021 ha stabilito che la scelta tra servizio pubblico o privato doveva essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti, entro il 31 maggio perchè avesse inizio a partire dal 2022.
La mancata comunicazione della scelta entro il 31/05 potrebbe essere considerata come una scelta di silenzio assenso nei confronti del servizio pubblico; ciò precluderebbe alle imprese la possibilità di ottenere la riduzione della TARI.
Per quanto riguarda le attività non ricomprese nell’allegato L- quinquies (es. attività industriali, superfici produttive e relativi magazzini, attività agricole, impianti di trattamento rifiuti, attività di costruzione e demolizione) si precisa che, a seguito delle modifiche legislative intervenute, non possono produrre rifiuti urbani. E’ opportuno che le imprese comunichino al Comune o al gestore del servizio rifiuti, la variazione delle superfici sottoposte a tassazione, escludendo le suddette aree, nel caso fossero attualmente conteggiate tra quelle assoggettate al versamento della TARI.