Il 13 luglio 2016 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la delibera n. 3 con la quale sono stati stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione nella categoria 6, quella che interessa le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di cui all’art. 194, comma 3, del D. Lgs. 152/06.

Come per le altre categorie di iscrizione, finalmente anche le imprese di trasporto transfrontaliero hanno il riferimento della dotazione minima di attrezzature, personale e capacità finanziaria per poter presentare la domanda di iscrizione all’Albo.

In particolare, l’allegato B della delibera 3 riporta la dotazione minima di veicoli e personale per ogni classe, mentre l’allegato C riporta lo schema di lettera di affidamento bancario per la capacità finanziaria, dimostrabile con un importo di € 9.000 per il primo mezzo e di € 5.000 per ogni mezzi aggiuntivo (la capacità finanziaria resta automaticamente già dimostrata se l’impresa è in possesso della licenza comunitaria al trasporto delle merci di cui al regolamento CE 1072/2009).

L’art. 4 della delibera precisa che rimane in sospeso la definizione dei requisiti richiesti per il responsabile tecnico, ruolo che per il momento continuerà a ricoprire il legale rappresentante dell’impresa.

Per le imprese attualmente già iscritte in via provvisoria in categoria 6, l’articolo 5 della delibera 3 specifica che sono tenute a presentare domanda di iscrizione che soddisfi i requisiti sopra citati entro 120 giorni dall’entrata in vigore della delibera stessa, fissata per il 15 ottobre 2016; esse hanno quindi tempo fino a febbraio 2017 per regolarizzare la propria posizione. Al momento della presentazione della domanda, la Sezione regionale rilascerà una ricevuta secondo il modello dell’allegato D della delibera che permetterà di proseguire le attività in via provvisoria fino al rilascio del provvedimento definitivo di iscrizione.

Se l’impresa non presenterà la domanda di iscrizione entro il termine previsto, la ricevuta provvisoria attualmente in possesso, rilasciata ai sensi della delibera 1 del 16/01/2012, perderà di efficacia e l’impresa verrà cancellata dall’Albo.

 

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