Con D.g.r. 18 giugno 2018 – n. XI/239, Regione Lombardia ha approvato le disposizioni relative alle verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni e individuate dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/Ce rev. 2015. Le disposizioni sono approvate in attuazione degli Artt. 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po.

Le verifiche del rischio idraulico in oggetto sono necessarie per la definizione dettagliata del grado di rischio al quale sono esposti gli impianti suddetti e l’individuazione degli interventi di adeguamento finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli impianti stessi. Infatti, la finalità prioritaria di queste verifiche è la salvaguardia degli impianti, comprensivi di persone, strutture e insediamenti ivi presenti, e di conseguenza la prevenzione dei potenziali danni all’ambiente circostante.

Secondo le Norme di Attuazione del PAI, la verifica del rischio idraulico deve essere svolta dai proprietari o dai soggetti gestori, nel caso in cui essi non coincidano con i proprietari, delle seguenti tipologie di impianti già esistenti ricadenti in aree allagabili:

  1. impianti di gestione dei rifiuti che effettuano operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti ai sensi dell’Art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006; autodemolitori di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003;
  2. impianti in cui si svolgono lavorazione e trasformazione inerti e confezionamento conglomerati;
  3. impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità superiore ai 2.000 abitanti equivalenti;
  4. impianti di captazione e trattamento di acque destinate ad uso potabile compresi impianti/locali tecnici a servizio delle reti di adduzione e distribuzione di acqua ad uso potabile.

La richiesta della verifica del rischio idraulico deve essere presentata anche per i procedimenti già in corso relativi a istanze di rinnovo (o riesame con valenza di rinnovo) all’esercizio degli impianti.

In merito alla pericolosità e al rischio di alluvioni, il PAI prevede che gli impianti esistenti soggetti a valutazione del rischio idraulico siano quelli ricadenti nelle tipologie di aree allagabili di seguito elencate:

  • Fasce fluviali A e B dell’Elaborato 8 “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
  • aree Ee ed Eb, ossia aree coinvolgibili da esondazioni torrentizie a pericolosità molto elevata ed elevata, dell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
  • aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (classificate con le sigle P3/H e P2/M) nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) degli ambiti territoriali RP (Reticolo Principale di pianura e di fondovalle), RSCM (Reticolo Secondario Collinare e Montano), RSP (Reticolo Secondario di Pianura naturale e artificiale) e ACL (Aree Costiere Lacuali) quale aggiornamento e integrazione della mappatura delle aree potenzialmente allagabili presenti nel PAI.

La Delibera definisce le metodologie di riferimento per i contenuti e le modalità di realizzazione delle verifiche del rischio idraulico e dei conseguenti progetti di riduzione del rischio, nonché i dati e gli strumenti di riferimento e confronto da considerare durante le verifiche del rischio idraulico e i conseguenti progetti di riduzione del rischio.

Contestualmente alla trasmissione all’Autorità competente in funzione della tipologia di impianto, le verifiche del rischio idraulico devono essere inviate, da parte del proprietario o gestore dell’impianto, anche ai seguenti soggetti:

  • Autorità idraulica, qualora non coincidente con l’Autorità richiedente;

e, per conoscenza, qualora non coincidenti con i soggetti destinatari per competenza a:

  • Comune competente territorialmente anche ai fini del raccordo con il Piano Comunale Di Protezione Civile di cui al D.Lgs. 1/2018, Art. 18;
  • Provincia territorialmente competente o Città Metropolitana;
  • Autorità d’Ambito (solo per gli impianti citati ai punti c) e d));
  • Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.

E’, infatti, prevista l’obbligatorietà di espressione di un parere da parte dell’Autorità Idraulica competente.

Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dalla Delibera, le verifiche del rischio idraulico devono essere costituite da:

  • relazione tecnico-idraulica con adeguata cartografia, schemi, sezioni e documentazione fotografica che include un approfondimento di dettaglio relativo alla posizione dell’impianto rispetto a:
    • demanio idrico, con estremi del titolo concessorio in caso l’impianto ricada all’interno delle aree demaniali;
    • fasce di rispetto con estremi del titolo legittimante in caso l’impianto ricada all’interno di tali fasce;
  • asseverazione del professionista incaricato della redazione della verifica, da redigersi secondo lo schema riportato in Allegato 1 della citata Delibera che dichiari l’esito della verifica.

Alla verifica deve essere allegata anche copia del piano di emergenza dell’impianto; si ricorda, infatti, che indipendentemente dall’esito della verifica del rischio idraulico, tutti gli impianti di cui alle citate disposizioni devono essere dotati di un “piano di emergenza dell’impianto” che deve considerare lo scenario di rischio alluvionale.


ALLEGATI:

D.g.r. 18 giugno 2018 – n. XI/239

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