Il Decreto Legislativo 183/2017, recante “Attuazione della direttiva UE 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.

In merito alle autorizzazioni ordinarie relative alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 D. Lgs 152/06, il decreto precisa che per gli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale l’iter procedurale da seguire è quello del decreto che ha introdotto l’AUA stessa, così da allineare le due normative.

Inoltre, il d. lgs. riformula l’art. 271, comma 17, del Codice Ambientale, precisando che le autorizzazioni devono individuare i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni per le attività di monitoraggio. Se tali modalità non vengono specificate, bisogna far rifermento alle norme tecniche CEN ovvero alle pertinenti norme tecniche nazionali o alle norme ISO o ad altre norme nazionali o internazionali previgenti; per il monitoraggio dei valori limite di competenza del gestore, può essere utilizzato un sistema in continuo conforme all’Allegato VI alla Parte Quinta del Codice ambientale.

Vengono introdotti due nuovi commi all’articolo 271 per le procedure da seguire in caso di non conformità dei valori limite misurati. In particolare, il comma 20-bis prevede che se la non conformità è rilevata dall’autorità competente, la stessa impartisca le prescrizioni per il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, mentre il comma 20-ter specifica che se la non conformità è rilevata dall’attività di monitoraggio del gestore, esso stesso deve procedere al ripristino., fissando un termine per l’adempimento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 279. comma 2.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di carattere generale (art. 272 del D. Lgs 152/06), le novità riguardano la priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e attività elencate nella Parte II dell’allegato IV, la nuova possibilità di avere nello stesso stabilimento impianti e attività rientranti in diverse tipologie di autorizzazioni, la durata dell’autorizzazione allungata a 15 anni, l’impossibilità di accedere a tali autorizzazioni se nell’impianto fossero presenti sostanze o miscele pericolose con particolari caratteristiche indicate.

Altra importante novità riguarda l’introduzione di una specifica disciplina per i medi impianti di combustione, definitivi come “impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta”.

Per questi impianti è previsto il rilascio di specifica autorizzazione alle emissioni, a seconda dei casi (ordinaria, AIA o di carattere generale).

Questa nuova categoria ha di conseguenza portato alla modifica dell’elenco degli impianti con emissioni scarsamente rilevanti, la cui soglia limite ai di sotto della quale non è obbligatoria l’autorizzazione si è abbassata a 1 MW.

Di seguito si riportano i termini delle disposizioni transitorie introdotte per gli impianti medi di combustione esistenti:


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