AIA Regionale e Relazione di Riferimento: i contenuti della D.G.R. X/5065 del 18 aprile 2016 Regione Lombardia

Con il D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stabilito le modalità con le quali assolvere all'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento nonché le tempistiche per l’attuazione delle disposizioni ivi previste, relativamente alle sole installazioni di competenza Statale.

Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. n. 5065 del 18 aprile 2016 al fine di assicurare omogeneità applicativa sul territorio regionale delle disposizioni comunitarie e nazionali inerenti gli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento per le installazioni soggette ad A.I.A.

La D.G.R. 5065 fornisce agli Enti interessati ed ai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A.:

  • Indicazioni per la presentazione degli esiti della procedura di verifica di cui all’articolo 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [allegato 1 alla DGR];
  • Indicazioni per la predisposizione della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014) [allegato 2 alla DGR].

 

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1: indicazioni per la presentazione degli esiti della procedura di verifica e della relazione di riferimento

L'allegato 1 alla D.G.R. 5065 recepisce i contenuti delle due circolari di chiarimento (n 22295 del 27 10 2014 e n 12422 del 17 06 2015) emanate dal MATTM, e fornisce le seguenti indicazioni applicative in merito all’attuazione del D M 272/2014.

  • la validazione della relazione di riferimento non costituisce parte integrante dell’A.I.A, ne costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’A.I.A; può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti;
  • ogni  singola autorità competente può organizzare le tempistiche di presentazione della verifica ex art 3, comma 2, del D M 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) secondo le proprie specifiche esigenze e carichi di lavoro;
  • sono esclusi dagli adempimenti previsti dal DM 272/2014 le attività di gestione rifiuti, nonché le attività zootecniche relativamente alla presenza, rispettivamente, di “rifiuti in ingresso” ed “effluenti”, a condizione che non vi siano ulteriori “sostanze pericolose pertinenti” gestite nel sito;

 

L'allegato 1 fornisce ulteriori indicazioni suddivise in tre parti:

Parte I. Modalità di trasmissione e validazione della verifica ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)

La verifica, da parte del Gestore, della sussistenza dell’obbligo di presentazione all’autorità competente della relazione di riferimento dovrà essere trasmessa all’autorità competente e al Dipartimento competente di ARPA Lombardia.

ARPA, nell’ambito dell’attività di controllo ordinario svolta presso le Aziende, valuterà la corretta applicazione della procedura di verifica di sussistenza obbligo di relazione di riferimento.

Sulla base delle osservazioni riportate nella relazione finale di visita ispettiva ordinaria di ARPA, l’AC potrà richiedere al Gestore la presentazione di una verifica di sussistenza opportunamente integrata e/o modificata oppure della Relazione di Riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità.

L’attività di valutazione della verifica di sussistenza in capo ad ARPA verrà svolta a partire da gennaio 2017 in occasione della prima visita ispettiva ordinaria utile.

La Relazione di Riferimento, laddove dovuta in esito alla procedura di verifica di cui all’art 3 comma 2 del DM 272/14, è predisposta dal Gestore secondo le indicazioni di cui all’art 5 del medesimo DM e trasmessa all’Autorità Competente e, per conoscenza, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Lombardia.

L’Autorità Competente provvederà alla validazione della stessa Relazione.

 

Parte II. tempistiche di presentazione della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)

Le scadenze individuate all’art 4 del DM 272/2014, come ribadito dalla circolare MATTM n 12422 del 17/06/2015, non si applicano automaticamente alle AIA regionali.

 

A) Procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento AIA avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013

Trasmissione della procedura di verifica: nei tempi previsti esplicitamente nell’autorizzazione, o comunque entro 3 mesi dall’emanazione.

Trasmissione dell’eventuale Relazione di Riferimento: nei tempi previsti esplicitamente nell’autorizzazione, o comunque entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessita di presentare la relazione di riferimento, oppure entro il termine di 9 mesi, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell’autorità competente in esito all’esame della verifica preliminare effettuato nell’ambito dell’attività di controllo di ARPA.

 

B) Procedimenti di rilascio, riesame (o riesame con valenza di rinnovo), modifica sostanziale o aggiornamento AIA in corso

Trasmissione della procedura di verifica: prima della chiusura del procedimento, per iniziativa volontaria del Gestore,oppure entro il termine di 3 mesi, stabilito dall’Autorita Competente con il rilascio o l’aggiornamento dell’atto, ove i tempi di conclusione del procedimento non consentano la redazione della verifica

Trasmissione dell’eventuale Relazione di Riferimento: analoghe a quelle previste al punto A.

 

C) Nuove installazioni e modifiche sostanziali

Trasmissione della procedura di verifica: trasmessa contestualmente alla domanda di primo rilascio di AIA o di modifica sostanziale qualora questa concludesse con la NON necessita di presentare la relazione di riferimento.

Trasmissione dell’eventuale Relazione di Riferimento: contestualmente alla domanda di primo rilascio/modifica sostanziale di AIA e, in ogni caso, prima della messa in esercizio dell’installazione, ove la verifica preliminare indichi l’obbligo di presentarla

oppure entro il termine di 9 mesi, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell’autorità competente in esito all’esame della verifica preliminare effettuato nell’ambito dell’attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

 

D) Procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento conclusi prima dell’entrata in vigore della Direttiva IED 2010/75/ UE

Per le installazioni AIA esistenti per le quali non ci sono procedimenti in corso o non siano stati rilasciati provvedimenti già adeguati alla Direttiva 2010/75/IED, la presentazione della procedura di verifica deve avvenire contestualmente alla presentazione dell’istanza del primo riesame o modifica sostanziale.

L’eventuale Relazione di Riferimento è trasmessa entro 9 mesi, sia che ne emerga l'obbligo dalla verifica fatta dal Gestore che in seguito all'attività di controllo di ARPA.

 

Parte III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento

Viene confermato che gli obblighi connessi alla relazione di riferimento (ed alla verifica di cui all’art 3, comma 2, del DM 272/2014) vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito (ad esempio oli lubrificanti, combustibili, prodotti chimici necessari al processo o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto) e non alla presenza dei rifiuti o alla gestione delle deiezioni.

Resta inteso che, ove la relazione di riferimento sia dovuta, resta l’opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione dei “centri di pericolo” di cui al punto 10, dell’allegato 2, del DM 272/2014, e la facoltà del gestore di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione che può essere determinata dalla presenza dei rifiuti.

 

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 2: indicazioni per la predisposizione della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento

L'allegato 2 alla D.G.R. 5065 riporta i contenuti obbligatori dell'elaborato di verifica di sussistenza. Tali contenuti vengono esplicati sotto forma di fac-simile, illustrando per capitoli quelli che devono essere le informazioni obbligatoriamente riportate.

 

Introduzione

Descrizione del ciclo produttivo in relazione alle attività soggette ad AIA (indicare anche il codice IPPC) e alle attività tecnicamente connesse

 

FASE 1: identificazione delle sostanze pericolose

Identificare ed elencare tutte le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate (attività elencate nell’allegato VIII alla Parte Seconda del D Lgs 152/06 ed alle attività tecnicamente connesse)

  • sostanze pericolose usate – si intendono le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo quali ad esempio materie prime in forma di sostanze e/o miscele;
  • sostanze pericolose prodotte – si intendono tutte le sostanze e/o miscele derivanti dal ciclo produttivo intese come prodotti, semilavorati, sottoprodotti e intermedi
  • sostanze pericolose rilasciate – considerato che, al momento, né la normativa di riferimento europea né quella nazionale riportano una definizione di “sostanze pericolose rilasciate”, si ritiene che non debba essere effettuata da parte del Gestore alcuna verifica qualitativa e quantitativa in tal senso. (Attesa di aggiornamento normativo)

Predisporre una tabella riportante TUTTE le sostanze pericolose usate o prodotte nell’installazione indicando per le stesse tutte le indicazioni di pericolo. (Rif. tabella 1)

 

FASE 2: quantitativi

Le sostanze pericolose indicate alla fase 1 nella Tabella 1, suddivise secondo le indicazioni di pericolo (Rif. tabella A) e le relative soglie quantitative.

L’elenco delle sostanze pericolose utilizzate di cui alla Tabella 1, deve essere rielaborato secondo lo schema di cui alla Tabella 2, eliminando le sostanze classificate pericolose con indicazioni di pericolo non comprese in Tabella A.

 

FASE 3: valutazione della reale possibilità di contaminazione delle sostanze di cui alla Tabella 2

Valutazione, per ogni sostanza che ha determinato o concorso al superamento delle soglie di cui al punto precedente, della reale possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee. Dovranno essere esaminate

  1. Proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore
  2. Caratteristiche idrogeologiche del sito a scala locale (granulometria dello stato insaturo, presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda)
  3. Particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines)

Infine descrivere (Rif. tabella 3) le circostanze in cui potrebbero verificarsi immissioni nel suolo e/o nelle acque sotterranee e valutare l’effettiva possibilità che tali immissioni abbiano luogo, con l’identificazione delle sostanze che verrebbero immesse nell’ambiente, come ad esempio incidenti/inconvenienti (ribaltamento di un’autocisterna nella viabilità interna del sito, rottura di recipienti, perdite da serbatoi sotterranei, rottura di una guarnizione, scarico accidentale, perdite da rotture dei condotti di scarico, incendio, ecc ; operazioni di routine, (sgocciolamenti durante la consegna o dai raccordi delle tubature, piccole fuoriuscite durante la decantazione ecc)

 

FASE 4: conclusioni

Sulla base delle predette conclusioni, il Gestore avrà quindi due possibilità:

  • Dichiarare di non dover presentare la relazione di riferimento in quanto non sussiste una reale possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose indagate;
  • Dichiarare di dover presentare la relazione di riferimento in quanto alcune delle sostanze pericolose indagate nella verifica di sussistenza sono risultate essere “pertinenti” ed elaborare una tabella riportante solamente le sostanze pericolose pertinenti. (Rif: tabella 4).

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  • Redazione della relazione di riferimento.

 

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