RENTRI e FIR digitale – modalità operative in caso di degrado temporaneo del servizio a supporto del formulario digitale

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Ecologica ha emanato il Decreto n. 254 del 09/09/2026. Si tratta di uno dei decreto attuativi previsti dal DM 59/2023, in particolare dall’ art. 21, comma 1.

Tratta delle modalità operative per gestire i Formulari di Identificazione del rifiuto in formato digitale (XFIR) in caso di degrado temporaneo del servizio RENTRI.

L’allegato 1 del DM 254/2026 specifica le modalità operative da adottare nel caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, nel caso non si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del servizio e, allo stesso tempo, non presenti i tratti di completa o grave indisponibilità previste dal decreto 25/2026 sulla mancanza del servizi RENTRI.

In pratica, queste modalità si applicano se il malfunzionamento è limitato al singolo FIR e comporta si debba venire meno al principio per cui il formato scelto all’inizio dall’operatore (cartaceo o digitale) non sia più modificabile dagli altri soggetti.

La procedura si attiva nel caso in cui, durante una fase del trasporto fatto con il formulario, vengano rilasciati messaggi di errore nell’area riservata del portale RENTI o sull’app mobile dedicata al FIR digitale.

Evidenziamo, tra le casistiche indicate nel DM, le seguenti:

  • Impossibilità di emettere il FIR digitale

In questo caso l’operatore (produttore o trasportatore per conto del produttore) dichiara di adottare le misure previste dal Decreto. In questo caso non c’è l’obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.

  • Impossibilità di integrare nel corso del trasporto il FIR digitale

In questo caso il trasportatore (autista) aggiorna la stampa del FIR digitale e la sottoscrive con data e firma autografa. Il trasportatore deve inoltre avvisare il produttore/detentore del cambio di formato del FIR. Anche in questo caso non c’è obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.

  • Impossibilita di integrare nella fase di accettazione da parte del destinatario il FIR digitale

In questo caso il destinatario integra la stampa del FIR digitale e la sottoscrive con firma autografa. Il trasportatore deve avvisare il produttore/detentore del cambio di formato del FIR. Anche in questo caso non c’è obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.

Nel caso sia l’operatore a non poter emettere il FIR,  bisogna indicare nel campo ANNOTAZIONI del FIR cartaceo la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al D.D. n. 254 del 09/092/2026.

Nei casi in cui trasportatore e/o destinatario non possano compilare il FIR digitale, bisogna indicare nel campo ANNOTAZIONI del FIR cartaceo la dicitura “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al D.D. n. 254 del 09/092/2026.

In tutti i casi, il soggetto che ha operato con la modalità provvisoria deve  compilare la dichiarazione di utilizzo delle misure di emergenza presente in Appendice all’Allegato 1 del DM 254/2026, trasmettendola via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un’evidenza del degrado temporaneo stesso (specifico codice di risposta e messaggio restituito dagli endpoint dei servizi di interoperabilità API oppure messaggio di errore visualizzato nell’area riservata del portale RENTRI o sull’applicazione mobile dedicata al FIR digitale.

DD 254-2026 – modalità operative degrado temporaneo servizi RENTRI

DD 254-2026 – dichiarazione

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