Il Ministero della Transizione Ecologica in data 27/09/2022 ha adottato il regolamento n. 152 che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti:
a. Derivanti dalle attività di costruzione e demolizione
b. Di origine minerale
sottoposti a recupero cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/06.
Il regolamento è stato pubblicato in GU il 20/10/2022 ed entrerà in vigore il 4 NOVEMBRE prossimo.
Il regolamento definisce:
– Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione: i rifiuti identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti (allegato 1, tabella 1, punto 1 del Regolamento)
– Rifiuti inerti di origine minerale: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 e indicati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 del Regolamento
– Aggregato recuperato: i rifiuti dei punti precedenti che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e del Regolamento
– Lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3000 metri cubi di aggregato recuperato
I codici CER dei rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione sono:
– 17.01.01
– 17.01.02
– 17.01.03
– 17.01.07
– 17.03.02
– 17.05.04
– 17.05.08
– 17.09.04
I codici CER degli altri rifiuti inerti di origine minerale sono:
– 01.04.08
– 01.04.09
– 01.04.10
– 01.04.13
– 10.12.01
– 10.12.06
– 10.12.08
– 10.13.11
– 12.01.17
– 19.12.09
Vengono a cessare i criteri di cui al DM 05/02/1998 relativi alle famiglie di rifiuti da inerti, in quanto sostituiti da questo decreto.
Le operazioni di recupero relative a rifiuti che non rientrano nelle tabelle di cui sopra sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte secondo del D. Lgs. 152/06.
I criteri secondo i quali i rifiuti inerti cessano di esse qualificati come rifiuti e vengono qualificati come aggregato recuperato sono riportati nell’Allegato I del Regolamento.
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri della tabella 2 del Decreto cui si rimanda.
Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto a test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri della tabella 3.
L’aggregato recuperato è utilizzato, secondo precise norme tecniche di utilizzo che prevedono l’attribuzione della marcatura CE, per:
– Realizzazione del corpo di rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile
– Realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali
– Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali
– Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate
– Realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante
– Confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici 8quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele bentonabili)
Il produttore dell’aggregato recuperato deve rilasciare dichiarazione sostitutiva di conformità per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto e conserva copia della dichiarazione presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale (l’obbligo di conservazione non sussiste per le imprese certificate ISO 14001 o registrate ai sensi del regolamento EMAS). Inoltre, conserva per cinque anni un campione di aggregato recuperato prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto.
È necessario dotarsi di un sistema di gestione della qualità, secondo la norma ISO 9001; il manuale della qualità deve essere comprensivo delle procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità richieste. Tale sistema può essere integrato nel sistema di gestione ambientale, nel caso di imprese certificate ISO 14001 o registrate ai sensi del regolamento EMAS.
Il produttore deve presentare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (quindi entro il 03/05/2023) un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell’art. 216 oppure un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione dell’impianto.
I materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento o che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione art. 216 o nel rispetto dell’autorizzazione rilasciata.
2022 09 27 decr MITE 152 reg criteri cess rifiuto inerti 220-98
