Il Ministero per lo Sviluppo Economico, in collaborazione con ENEA, ha emanato una circolare in data 19/05/2015, seguita da una serie di ulteriori precisazioni in data 14/10/2015, con lo scopo di chiarire alcuni aspetti legati all’obbligo di eseguire diagnosi energetiche, secondo quanto introdotto dall’articolo 8 del D. Lgs. 102/2014.

I punti chiave approfonditi sono:

individuazione dell’impresa con obbligo di audit: si tratta delle imprese con almeno uno dei requisiti previsti dalla direttiva comunitaria (250 dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni di euro o bilancio superiore a 43 milioni di euro), con estensione alle piccole e medie imprese a forte consumo di energia, cioè che nell’ultimo anno abbiano utilizzato almeno 2.4 giga watt/ora di energia elettrica o di energia diversa dall’elettrica o che abbiano registrato un rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non inferiore al 3%. Sono esentate le imprese con sistema di certificazione riconosciuto;

definizione di sito produttivo e imprese multi-sito: si intende la località geografica in cui viene prodotto un bene o fornito un servizio, dove l’uso dell’energia sia sotto il controllo diretto dell’impresa, L’obbligo di audit è esteso ai siti produttivi di natura temporanea e alle imprese con più siti che facciano però capo ad un’unica partita IVA o a più imprese che presentino un bilancio unico o siano associate tra loro;

individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi energetica: fino al 19/07/2016 si tratta di società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici anche senza certificazioni specifiche. Da quella data, l’audit deve essere eseguito da soggetti accreditati ai sensi del RE 765/2008 CE;

individuazione delle modalità tecniche per eseguire le diagnosi: sono state inserite nell’allegato 2 della Circolare, e si tratta di fare riferimento a dati aggiornati e tracciabili sui profili di carico, fare un esame dettagliato del consumo energetico (comprese le attività di trasporto), basarsi sull’analisi del costo del ciclo di vita (per tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto), individuare le opportunità di miglioramento più significative. Se il sito produttivo è situato entro 2 km di raggio da reti di teleriscaldamento o impianti cogenerativi ad alto rendimento, l’audit deve contenere una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale dell’utilizzo del calore cogenerato o del collegamento alla rete locale di teleriscaldamento;

termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti: l’audit deve essere eseguito entro il 5 dicembre  e inviato ad ENEA. Gli audit successivi al primo devono essere presentati ogni 4 anni;

sanzioni: la mancata esecuzione dell’audit entro i termini o l’effettuazione non conforme comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa rispettivamente da 4.000 a 40.000 € e da 2.000 a 20.000 €, fermo restando l’obbligo di effettuare e trasmettere la diagnosi entro 6 mesi;

comunicazione dei risparmi ai sensi dell’articolo 7, comma 8, D.Lgs. 102/2014: le imprese che effettuano gli audit energetici o che hanno un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001 devono comunicare ad ENEA i risparmi di energia normalizzati rispetto all’anno precedente entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

 

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